Vendita di coeredità e diritto di accrescimento



Si faccia l'ipotesi in cui Primo, erede di Caio insieme ai fratelli Secondo e Terzo, ceda a Tizio la propria quota di eredità (art.1542 cod.civ.). Cosa riferire dell'eventualità in cui Secondo, successivamente alla vendita fatta da Primo a Tizio nota1, rinunzi (senza che abbia modo di operare nè sostituzione nè rappresentazione)?

Il nodo è costituito dalla possibilità che operi o meno l'accrescimento a favore dell'acquirente della quota di coeredità. Questo esito è del tutto disputato: v'è chi nega questa conseguenza, distinguendo tra diritti spettanti al de cuius (dunque facenti parte dell'asse ereditario) e diritti propri dell'erede, tra i quali vi sarebbe appunto il diritto di accrescimento. Ne seguirebbe l'esclusione di quest'ultimo dal trasferimento dei diritti acquisiti dall'avente causa del coerede nota2 . Ciò non precluderebbe comunque la possibilità che le parti assumano in considerazione di trasferire anche il diritto di accrescimento, inteso non già come diritto autonomamente disponibile, bensì come vis espansiva correlata alla vocazione ereditaria nota3. Secondo la prevalente opinione, al contrario, l'accrescimento, in quanto comunque riconducibile alla posizione ereditaria oggetto di trasferimento, intesa come universalità, dovrebbe ritenersi operativo a favore dell'avente causa dell'erede nota4.

Per risolvere il problema non si può prescindere dalla considerazione della natura giuridica dell'accrescimento. Se esso non consiste in una situazione giuridica soggettiva autonoma, dipendendo piuttosto da un modo di essere del diritto, ex se suscettibile di espansione, allora appare chiaro che questo effetto non può non profittare a favore di chi ha acquistato la quota ereditaria. Essa, a cagione della propria struttura, sarà infatti suscettibile di incrementarsi in relazione alle vicende previste dalla legge (art.674 cod.civ.) nota5.

La questione, a questo punto, è suscettibile di essere proposto in senso inverso: potrebbero le parti espressamente escludere l'accrescimento, prevedendo che, nonostante il trasferimento della quota ereditaria, l'efficacia espansiva propria dell'istituto possa profittare all'alienante? A ben vedere pare appropriato dare al quesito una risposta negativa: la vendita di eredità ha quale termine di riferimento una vera e propria universitas, vale a dire una posizione ereditaria qualificata da ogni situazione soggettiva (tanto attiva, quanto passiva, dovendo essere esclusi soltanto i diritti non patrimoniali). Questo non impedisce alle parti di evitare che la quota trasferita si accresca. Qualora le stesse si fossero così espressamente intese, non già si tratterebbe, nonostante la terminologia adoperata, di vendita di (co)eredità, bensì di vendita di singoli beni ereditari, ancorchè determinati per relationem rispetto all'attuale consistenza dell'intera quota nota6. La cosa non è senza importanza anche in relazione all'impossibilità di prospettare la tipica prelazione tra coeredi culminante nella praticabilità del rimedio del retratto successorio (art.732 cod.civ.) nota7.

Note

nota1

Ovviamente non vi sono questioni qualora l'accrescimento avesse luogo anteriormente al trasferimento della quota di coeredità, la quale risulterebbe naturalmente incrementata in esito all'operatività dell'istituto (cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.144).
top1

nota2

Di questa opinione Enrietti, Alienazione di quote ereditarie e successivo diritto di accrescimento, in Giust.civ., 1952, p.460 e Gorla, L'atto di disposizione di diritti, in Studi in memoria di Tommasone, Padova, 1937, p.219.
top2

nota3

Rubino, op.cit., p.144. Secondo l'A. rimarrebbe comunque salva la possibilità per le parti di trasferire l'accrescimento che operasse successivamente. Questo intento potrebbe essere manifestato sia espressamente, sia tacitamente. In quest'ultima ipotesi sarebbe necessario procedere alla interpretazione del contratto. Non basterebbe la mera dichiarazione di trasferire tutti i diritti sull'eredità già facenti capo al venditore. Siffatta dichiarazione vuol dire soltanto che le parti si sono riferite alla situazione dell'eredità nel tempo dell'alienazione. Sarebbe indispensabile una specifica prova che i contraenti intendevano comprendere anche i diritti futuri, quali appunto l'accrescimento.
top3

nota4

Pugliatti, in Comm. al cod.civ. diretto da D'Amelio-Finzi, Barbera, Firenze, 1941, p.577; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod.civ., IV, Torino, 1968, p. 197; Greco-Cottino, Della vendita, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, IV, Bologna-Roma, 1962, p. 505; Capozzi, Successioni e Donazioni, Milano, 1983, p. 524.
top4

nota5

A riprova di ciò, coloro che escludono l'operatività dell'accrescimento a favore dell'acquirente, qualificano l'accrescimento come un diritto strettamente personale dell'erede, nascente dall'apertura della successione ma non trasmissibile (cfr. Fedele, La compravendita dell'eredità, Torino, 1957, p.168).
top5

nota6

Si tratterebbe ovviamente di una quaestio voluntatis : Scognamiglio, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953, p.213 e Di Blasi, Il libro delle obbligazioni, in Comm.al nuovo cod.civ.it., Milano, 1950, p.156.
top6

nota7

Esclude infatti il retratto successorio in tema di vendita di singoli beni ereditari il Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.191.
top7

Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2003
  • DI BLASI, Il libro delle obbligazioni, Parte speciale: i singoli contratti, Milano, Comm. al nuovo cod. civ. it., vol. XXXIV, 1943
  • ENRIETTI, Alienazione di quote ereditarie e successivo diritto di accrescimento, Giust.civ., 1952
  • FEDELE, La compravendita dell'eredità, Torino, 1957
  • GORLA, L'atto di disposizione dei diritti, Perugia, 1936
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PUGLIATTI, Firenze, Comm.cod.civ. dir.da D'Amelio, 1941
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
  • SCOGNAMIGLIO, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Vendita di coeredità e diritto di accrescimento"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti