Vendita di animali e garanzia per i vizi



Secondo il modo di disporre dell'art. 1496 cod.civ. la vendita di animali conosce una disciplina specifica. Infatti "la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali". La norma fa inoltre riferimento alle disposizioni precedenti, vale a dire agli artt. 1490, 1491, 1492, 1493, 1494 e 1495 cod.civ., nell'ipotesi in cui anche gli usi siano carenti. Questo rinvio viene per lo più interpretato estensivamente anche all'art. 1497 cod.civ., vale a dire alla garanzia per mancanza delle qualità promesse nota1.

Tra i "vizi" che possono riguardare un animale assume speciale rilevanza la malattia. Quando l'alterazione patologica non sia grave essa è soggetta alla normativa appena evocata; se invece si tratta di una malattia infettiva o contagiosa vengono in considerazione le leggi speciali. Essi prescrivono l'inalienabilità dell'animale affetto da alcune di tali malattie: l'eventuale negoziazione perfezionata in violazione di tale disposto si paleserebbe non semplicemente risolubile, bensì, assai più radicalmente, nulla per illiceità dell'oggetto ex art. 1346 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. II, 530/79) nota2. Speciali regole valgono per l'accertamento delle singole patologie (cfr., relativamente alla brucellosi, Cass.Civ. Sez. II, 128/76).

Dato il tenore dell'art. 1496 cod.civ., gli usi possiedono in materia una forza "di secondo grado", essendo posposti alle leggi speciali, ma vengono prima delle altre norme del codice civile richiamate dalla predetta norma. Da essi può pertanto derivare l'applicazione di termini decadenziali diversi rispetto a quello di cui all'art. 1495 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. II, 3929/82). E' altresì possibile che gli usi locali modifichino i rimedi spettanti all'acquirente, ad esempio privandolo dell'azione estimatoria nota3 .

Note

nota1

In questo senso Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.869 e Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.298. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.117, ritiene che le deficienze riscontrabili negli animali dovrebbero essere ricondotte alla nozione di vizio redibitorio ai sensi dell'art. 1490 cod. civ., trattandosi di difetti che determinano la inidoneità all'uso; viceversa, laddove l'animale presentasse caratteristiche diverse da quelle pattuite, si dovrebbe ravvisare un vero e proprio inadempimento.
top1

nota2

Analogamente Mirabelli, op.cit., p.117.
top2

nota3

Così Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.77.
top3

Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Vendita di animali e garanzia per i vizi"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti