Vendita d'eredità ed esperibilità della petitio hereditatis



Può l'acquirente dell'eredità esercitare la petizione d'eredità (art. 533 cod.civ.)? La risposta al quesito è in qualche modo dipendente dalla consistenza del diritto acquisito dall'acquirente in esito alla vendita. Se si reputa che esso abbia quale termine di riferimento i singoli beni ereditari e non già l'eredità come universalità, diviene agevole la risposta negativa nota1. Qualora, al contrario, si parta da quest'ultimo punto di vista, appare più consono configurare un rimedio che, sulla scorta della distinzione tra azione di accertamento della qualità di erede e azione recuperatoria, assicuri in qualche modo quest'ultima all'acquirente dell'eredità. Se infatti è palese che quest'ultimo non assume in alcun modo la qualità di erede che è, come tale, intrasferibile, non può escludersi che si possa avvantaggiare di un rimedio che si riferisca a tutti i beni ereditari colti nella dimensione unificante che deriva dal fatto di appartenere ad un'eredità. Il tema è strettamente connesso al concreto contenuto della petito hereditatis.

Tra gli interpreti v'è chi, sulla scorta dell'opinione in base alla quale la vendita d'eredità avrebbe ad oggetto un'universalità, si esprime favorevolmente: l'acquirente potrà dunque agire fruendo del rimedio in esame contro chi possieda beni ereditari a titolo di erede ovvero senza titolo alcuno allo scopo di ottenere la restituzione dei beni appartenenti all'asse nota2.

Peraltro anche chi si esprime in senso dubitativo non esclude che l'acquirente possa agire con l'azione in parola non già nella propria qualità di acquirente, bensì ex art. 2900 cod.civ. , in via surrogatoria, vale a dire nella propria qualità di creditore dell'erede nota3. In tale ultimo senso si è espressa la giurisprudenza, muovendo dalla inalienabilità della qualità di erede (Cass. Civ., Sez. II, 5145/12)

Note

nota1

Così Ferri, Successioni in generale, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 204; Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. cod. civ. diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 522.
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.256.
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nota3

Schlesinger, La petizione di eredità, Torino, 1956, p.36.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • FERRI, Successioni in generale: della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, della rinunzia all'eredità, dell'eredità giacente, della petizione di eredità ( Artt.512-535), Bologna Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XVIII, 1968
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • SCHLESINGER, La petizione di eredità, Torino, 1956

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