Vendita con riserva di proprietà e fallimento



L'art.73 l.f. , espressamente dettato in tema di vendita a rate nota1, prevede che, in caso di fallimento del compratore, il curatore possa subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori . In questo caso il venditore può chiedere cauzione, a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. La disposizione è chiaramente orientata a proteggere le ragioni dei creditori: qualora, infatti, si palesi conveniente per il ceto creditorio assicurarsi la proprietà di un bene, il curatore si attiverà domandando di essere autorizzato ad entrare nel contratto, con ciò essendo obbligato ad ultimare il pagamentonota2 . Il fatto che il venditore si fosse in un primo tempo limitato a proporre istanza per essere ammesso al passivo del fallimento per il residuo credito, relativamente alle rate di prezzo non pagate, non toglie che possa instare per la restituzione del bene, ancora di sua proprietà (Cass.Civ. Sez.I, 723/86 ).

Il II comma della norma in esame aggiunge, quando la vendita a rate sia stata convenuta con riserva della proprietà, che il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto nota3 . In questa eventualità il compratore continuerà a versare le rate del prezzo, conseguendo, al termine del pagamento differito, la proprietà del bene.

Note

nota1

A questo proposito occorre chiarire che il patto di riservato dominio deve risultare da scrittura avente data certa anteriore al fallimento (artt. 1523 e 1524 cod.civ.) (Cass.Civ. Sez.I, 4976/94 ).
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nota2

Si ritiene anche (Zanarone, Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, in Comm.l.fall., a cura di Bricola-Galgano-Santini, Bologna-Roma, 1979, p.177; Carpino, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendita di eredità, in Tratt. dir.priv. diretto da Rescigno, vol. XI, Torino, 1984, p.323) che, in caso di inerzia del curatore, il venditore sia legittimato a metterlo in mora, facendogli assegnare dal giudice un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
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nota3

Il curatore in questo caso non ha la possibilità di scegliere tra l'esecuzione e la risoluzione del contratto, ma deve lasciare che questo continui ad avere esecuzione, cioè che il compratore continui a pagare le rate (così Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.446).
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Bibliografia

  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
  • ZANARONE, Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, Bologna - Roma, Comm.l.fall., 1979

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