Vendita con facoltà alternativa



Si ha vendita con facoltà alternativa quando la cosa che costituisce l'oggetto della compravendita è soltanto uno (non una pluralità come nell'ipotesi di vendita alternativa, la quale è connotata ab origine da un oggetto composito), ma le parti si accordano nel senso di permettere al venditore nota1 di trasferire una cosa differente da quella pattuita.

Per lo più una simile pattuizione riguarda beni mobili; non è tuttavia escluso che possa avere ad oggetto anche immobili. Si pensi al caso in cui Primo, proprietario nella stessa palazzina di più appartamenti di eguale metratura, ne venda uno a Secondo, con l'intesa che il venditore possa trasferire eventualmente al compratore, nel tempo stabilito, anche un altro tra quelli aventi identiche caratteristiche.

La figura, che non rinviene una disciplina specifica nel codice civile (come d'altronde si può dire per la vendita alternativa) può utilmente essere ricondotta alla normativa che il codice civile ha predisposto in tema di rapporto obbligatorio (art.1285 cod.civ. ).

In concreto, la figura in esame si differenzia rispetto alla vendita alternativa in relazione alle conseguenze dell'impossibilità sopravvenuta del trasferimento del bene oggetto della stipulazione. Nella vendita alternativa questa eventualità conduce alla concentrazione (ovviamente quando almeno una delle cose oggetto dell'atto permanga in essere). Nella vendita facoltativa se l'impossibilità riguarda l'(unico) oggetto dedotto nel contratto, quest'ultimo non può che caducarsi. Gli interpreti nota2 riferiscono in questo caso di un diritto del compratore al risarcimento del danno, nell'ipotesi in cui l'impossibilità sia riconducibile al venditore. Giova tuttavia evidenziare come, a rigore, non si possa parlare di inadempimento di un'obbligazione nota3 la cui prestazione si sostanzia nel trasferimento della proprietà della cosa. Stante l'effetto traslativo, sia pure differito, del consenso (che procede dalla regola generale di cui all'art.1376 cod.civ. ), meglio sarebbe riferire dell'inesistenza dell'oggetto, come tale foriera di nullità della vendita ( ex artt.1418 e 1346 cod.civ.). Ciò non escluderebbe il risarcimento del danno sotto il profilo dell'interesse negativo (a titolo di responsabilità precontrattuale).

La riferita struttura della vendita facoltativa serve anche a contestare il parere di chi revoca in dubbio l'ammissibilità di essa alla stregua dei principi generali. E' stato infatti osservato che in essa l'oggetto sarebbe infatti determinato fin dall'inizio. Ciò comporterebbe l'immediato trasferimento del diritto, trasferimento che non potrebbe, in un tempo successivo, essere posto nel nulla per effetto della consegna di una cosa diversa nota4.

L'obiezione non ha invero fondamento, anche se per motivi assai diversi da quelli comunemente indicati dalla prevalente opinione. Pur essendosi esattamente rilevato che la vendita alternativa si configura come connotata di effetti non già obbligatori, bensì reali, si è giunti alla conclusione che, stante l'unicità dell'oggetto del contratto, l'effetto traslativo sarebbe immediato. La facoltà di sostituzione (concessa per lo più al venditore, ma eccezionalmente consentita in favore del compratore) non sortirebbe l'effetto di determinare la prestazione, bensì di concretare l'adempimento dell'obbligazione di consegnare. L'atto di scelta avrebbe l'effetto di eliminare retroattivamente l'efficacia traslativa già prodottasi, facendo ritornare il bene nella proprietà del venditore nota5 .

La macchinosità di questa costruzione appare invero notevole, a tacere della contraddizione tra l'evocata efficacia reale del raggiungimento del consenso e successivo adempimento di un mero obbligo di consegna. Poichè la dinamica dell'attribuzione procede dal consenso è propriamente al contenuto di esso che occorre riferirsi. Quando Primo e Secondo hanno perfezionato una vendita facoltativa hanno inteso dare vita ad una stipulazione che, pur contemplando un unico oggetto, concepisce anche la possibilità che sia a disposizione di una delle parti la facoltà di determinare una variazione (già predeterminata) di tale oggetto. Il consenso dunque già ab origine viene raggiunto in questa direzione, di modo che non v'è bisogno di costruire un trasferimento immediato della proprietà della cosa venduta seguito da un eventuale ritorno del bene nel patrimonio del venditore nota6. Assai più semplicemente la vendita avrà effetti traslativi differiti nel tempo stabilito. In quel momento l'acquirente diventerà proprietario dell'unico bene dedotto ovvero di quel differente bene che il venditore ha la facoltà di trasferirgli.

Note

nota1

E' possibile, anche se assolutamente inusuale, che la facoltà di ottenere il trasferimento di una cosa diversa spetti al compratore.
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nota2

Cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.141.
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nota3

Questo aspetto vale a dar conto della differenza ontologica tra vendita facoltativa e datio in solutum (art. 1197 cod.civ. ). Quest'ultima ha a che fare con il pagamento, vale a dire con quella modalità specifica di adempimento che si riferisce alle obbligazioni pecuniarie. Prescindendo dall'osservazione relativa alla natura "reale" della dazione in pagamento e dal fatto che essa postula un accordo tra le parti che invece, nell'ipotesi della vendita facoltativa, è gia stato raggiunto in sede di contrattazione, è decisivo riferire del fatto che quest'ultima figura deduce non già una prestazione in senso tecnico del venditore, bensì un'attribuzione traslativa. Anche se il trasferimento del diritto viene posticipato in un tempo successivo rispetto a quello del perfezionamento del contratto, il "motore" dell'attribuzione rimane pur sempre il consenso, essendo soltanto differiti gli effetti reali della stipulazione.
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nota4

In questo senso Gazzara, La vendita obbligatoria, Milano, 1957, p.198.
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nota5

Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.411 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.13, il quale ravvisa nell'atto di scelta un negozio modificativo del precedente contratto, compiuto in base ad una abilitazione contenuta nel contratto stesso.
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nota6

Cosa dire poi della possibilità che i creditori dell'acquirente sottopongano a pignoramento o a sequestro il bene (temporaneamente?) divenuto di proprietà del compratore?
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GAZZARA, La vendita obbligatoria, Milano, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Percorsi argomentali

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