In omaggio al generale principio per cui il contratto può avere ad oggetto anche beni futuri (art.
1348 cod.civ.)
anche la fidejussione può avere ad oggetto anche un'obbligazione futura o la cui esistenza non possa dirsi attuale con riferimento alla clausola condizionale sospensiva apposta al contratto che la genera.
L'art.
1938 cod.civ. , (così come sostituito dall'
art.10 della legge 1992 n.154) prevede, nel primo caso, l'indispensabilità dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
Specifiche applicazioni della regola enunciata possono considerarsi la fidejussione
omnibus, consistente nell'accordo in funzione del quale un soggetto si rende garante dell'adempimento di una o piú
obbligazioni future. Anche la c.d.
fidejussio indemnitatis, vale a dire la
garanzia avente ad oggetto il solo debito risarcitorio, può essere considerata come avente ad oggetto un'obbligazione oltre che futura anche semplicemente eventuale.
Assumeremo in esame anche la
fidejussione della fidejussione, espressamente prevista dall'art.
1940 cod.civ., nonché la differenza tra
cofidejussione (art.
1946 cod.civ.) e mera pluralità di garanzie fidejussorie rilasciate relativamente alla medesima posizione debitoria.