Valutazione e liquidazione del danno



Strettamente dipendente dal problema della determinazione del danno risarcibile è quello della valutazione e liquidazione di esso.

La prima operazione consiste nell'apprezzamento delle conseguenze negative dell'inadempimento, la seconda nella determinazione dell'ammontare del danno normalmente inteso come equivalente pecuniario, vale a dire in denaro, dell'entità del pregiudizio subito nota1 .

Se Tizio ha fornito a Caio una partita di capi di vestiario che presentano dei difetti nella tintura, la valutazione del danno implica l'accertamento della esistenza e della importanza di tali vizi e la correlativa perdita di valore della merce, la liquidazione del danno porterà invece a determinare l'entità dell'intero pregiudizio tradotto in moneta.

V'è differenza tra il contenuto positivo del risarcimento e quello dell'adempimento? La stessa espressione "risarcimento per equivalente" evoca un concetto di tal consistenza, ma, a ben vedere, è assolutamente improbabile che, date le regole di legge che disciplinano questo aspetto, il creditore riesca a conseguire per il tramite del risarcimento esattamente lo stesso vantaggio che avrebbe tratto dall'adempimento.

Il risarcimento è infatti limitato ai sensi dell'art. 1223 cod.civ., alle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento (anche se si vedrà che, in concreto, sono risarcibili anche danni mediati ed indiretti causalmente collegabili all'inadempimento). Inoltre l'art. 1225 cod.civ. viene a porre un'ulteriore limitazione alla risarcibilità del danno con il criterio della prevedibilità al tempo di insorgenza dell'obbligazione. Le conseguenze pregiudizievoli imprevedibili (ad eccezione del caso della condotta dolosa del debitore) restano dunque a carico del creditore nota2 .

Principio fondamentale in materia è che l'entità del danno deve fondarsi sulle prove fornite dall'attore, sul quale pertanto incombe l'onere di dar conto non solo dell'esistenza del pregiudizio, bensì anche della precisa determinazione di esso.

A questa regola fa eccezione, in relazione all'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, il danno che è insito nel mancato pagamento di una somma di denaro alla scadenza, ciò che automaticamente genera (semprechè, ben inteso, vi sia costituzione in mora) interessi moratori (art. 1224 cod.civ.). Questo aspetto, relativo alle obbligazioni pecuniarie, verrà preso in considerazione specificamente. Ulteriore eccezione è posta dall'art. 1226 cod.civ., che pone la regola della valutazione equitativa del danno quand'esso, pure esistente, è difficile o impossibile a pesarsi.

Di estrema importanza è verificare il momento al quale va riferita la valutazione del danno e le modalità di liquidazione del medesimo. Se il risarcimento del danno consiste nell'attribuzione di una prestazione in denaro che rappresenta un compenso di quanto sarebbe stato conseguito dal creditore in esito all'adempimento, è infatti evidente che occorre attribuire al creditore una somma che abbia lo stesso valore nota3. La liquidazione del danno procede pertanto in base all' attuale valore della moneta e non in base a quello che aveva al momento della produzione del pregiudizionota4. Si dice sinteticamente che l'obbligazione risarcitoria è di valore e non di valuta nota5. Il debito ha quale contenuto una somma di denaro in quanto dotata di un certo potere d'acquisto funzionale a compensare il pregiudizio subito. Tuttavia, una volta liquidato il danno, cioè determinato il suo ammontare in una somma di denaro, il risarcimento viene ad assumere la consistenza di un'obbligazione pecuniaria, come tale soggetta alle regole ed alla disciplina propria di questa (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 8214/04 ) . Si dice che il debito di valore diviene così debito di valuta nota6. Occorre a questo punto riferire che, come si avrà modo di più ampiamente verificare nell'ambito del tema specifico del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, la qualificazione di essa come debito di valuta non preclude, pur sussistendo il principio nominalistico, di tener conto del danno che si produce in esito al ritardo nel pagamento (Cass. Civ. Sez. III, 3666/96 ). Ciò si traduce sostanzialmente nell'avvicinare le due specie di debito (di valuta e di valore) in riferimento alla concreta disciplina del risarcimento del danno da inadempimento.

Che cosa significa valore attuale?

Cronologicamente è dato di distinguere tra il tempo della produzione del danno, quello della liquidazione delle conseguenze pregiudizievoli e quello della concreta corresponsione del risarcimento.

Secondo un'opinione l' attualità deve essere riferita al momento della liquidazione del danno (Cass. Civ. Sez. II, 447/91 ) nota7.

Secondo un altro parere nota8 la conversione nell'obbligazione di valuta si può riferire al tempo in cui l'inadempimento si può definire come definitivo (Cass. Civ. Sez. II, 1641/97 ), anche in seguito all'intervento del creditore che abbia introdotto domanda giudiziale di risarcimento del danno (Cass. Civ. Sez. III, 7338/98 ). Infatti l'equivalente in valuta va ragguagliato al valore di ciò che è andato perduto quando è andato perduto ovvero quando il creditore ha rinunziato a perseguire la via dell'adempimento, instando per il risarcimento, vale a dire per ottenere l'equivalente del danno in denaro. Da questo momento il debito è pecuniario, dovendosi fare applicazione delle regole proprie delle obbligazioni pecuniarie.

La questione dell'individuazione del tempo della valutazione del danno non è soltanto nominale. Si pensi all'effettuazione da parte del danneggiante di pagamenti di denaro quali acconti sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno. Come determinare l'incidenza di detti acconti sulla somma complessivamente dovuta e da liquidare in sentenza? In giurisprudenza è ben presente il problema, da risolvere adottando un criterio di omogeneità tale da attualizzare il valore degli esborsi a titolo risarcitorio (Cass. Civ. Sez. III, 12788/98 ).

Tutto ciò non pare ancora sufficiente a determinare il risarcimento. Infatti non basta determinare l'entità di una somma di denaro che costituisca l'equivalente della prestazione inadempiuta. Occorre altresì compensare il differimento temporale tra il momento in cui la prestazione originaria doveva essere adempiuta ed il momento in cui viene effettuata la prestazione in denaro che ne costituisce l'equivalente sub specie di risarcimento. Il tutto alla luce del danno emergente (eventualmente ricompresa la svalutazione monetaria) e del lucro cessante nota9. Si pensi al contratto preliminare che deduca beni immobili e rimasto inadempiuto per colpa del promittente alienante. E' stato deciso al riguardo come il risarcimento possa essere determinato sulla base della differenza tra il prezzo convenuto e il valore di mercato del bene al tempo della definitività dell'inadempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22979/2015).

Per questo motivo, in materia di illecito extracontrattuale la decorrenza degli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento si reputa debba esser riferita al momento della produzione del danno (Cass. Civ. Sez. II, 637/96 ).

Note

nota1

Così anche Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.162.
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nota2

Scognamiglio, voce Risarcimento del danno, in N.sso Dig.it., vol.XVI, 1969, p.13.
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nota3

Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p.289.
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nota4

Bianca, cit., p.163.
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nota5

Nicolò, Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti obbligatori, in Foro it., 1946, IV, p.49.
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nota6

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.632.
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nota7

Di questo parere anche Bianca, cit., p.163.
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nota8

Barbero , cit., p.632.
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nota9

Analogamente Barbero, cit., p.633.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • NICOLO', Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti obbligatori, Foro it., IV, 1946
  • SCOGNAMIGLIO, Risarcimento del danno, N.sso.Dig.it., XVI, 1969

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