Validità della fidejussione



Ai sensi dell'art. 1939 cod.civ. la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale. Il riferimento alla "validità" appare per più ragioni inappropriato. Sotto un primo profilo occorre rilevare che, a rigore, l'invalidità è riferibile non tanto all'obbligazione, quanto alla fonte di essa (al titolo negoziale). Da altro punto di vista è stato osservato che la locuzione deve essere ritenuta evocativa di ogni specie di alterazione patologica del titolo afferente all'obbligazione principale e non semplicemente dell'annullabilità o della nullità. Così la garanzia fidejussoria si caduca anche nell'ipotesi in cui debito principale sia stato generato da un titolo assoggettato a risoluzione o a rescissionenota1. Va osservato come non sia possibile sostituire con la prestazione di una fidejussione il sequestro preventivo del denaro di proprietà del presunto evasore fiscale (Cass. Pen., Sez. III, 3094/2017).

La norma in esame manifesta in pieno il carattere accessorio del vincolo fidejussorio;E' infatti evidente che in tanto si giustifica la garanzia, in quanto sia valido ed efficace il titolo da cui scaturisce il rapporto debitorio da garantire nota2; (Cass.Civ.Sez. I 4899/92). Occorre svolgere alcune precisazioni circa l'operatività della norma. Infatti quando il titolo principale è nullo risulta agevole affermare la parallela nullità del vincolo fidejussorio, il quale è assolutamente inefficace ab origine. Differente è il caso del titolo annullabile, risolubile o rescindibile. In detti casi infatti il titolo si palesa come dotato di un'efficacia suscettibile di essere eliminata soltanto in esito al positivo esperimento di un impugnativa. Qual è l'effetto della pronunzia relativa al titolo principale? Sembra ragionevole sostenere che il fidejussore possa rifiutarsi di adempiere alla propria prestazione, pur senza poter motu proprio impugnare il negozio principale nota3.

L'ultima parte dell'art. 1939 cod.civ. esclude dalla regola in esame il caso della fidejussione prestata per un'obbligazione assunta da un incapace. Si badi agli analoghi richiami di cui agli artt. 1945 , 1948, 1950 cod.civ.. La ratio della disposizione è assolutamente incerta: tra gli interpreti l'unico dato stabile consiste nel riferimento alla sola incapacità legalenota4. L'eccezione in esame non sarebbe dunque applicabile all'annullabilità per incapacità naturale del titolo dal quale nasce l'obbligo garantito.

Al di là della normativa specifica, naturalmente è ben possibile che la fidejussione sia reputata nulla, ad esempio, perchè assunta in frode alla legge (art. 1344 cod.civ.). La garanzia fidejussoria assunta dal padre in favore della banca che ha erogato un finanziamento al figlio, beneficiato da una donazione effettuata poco prima dallo stesso garante è stata così reputata nulla. Infatti la stessa viene a ledere le ragioni degli altri legittimari che, una volta apertasi la successione, succederebbero anche nella posizione di garanzia, in violazione della norma di cui all'art. 549 cod.civ. (Tribunale di Mantova, 24 febbraio 2011).

Cosa riferire infine degli effetti dell'eventuale conversione del negozio nullo ex art. 1424 cod.civ.? E della convalida? Quid juris nell'ipotesi di simulazione assoluta o relativa dell'atto dal quale trae origine l'obbligazione garantita? Queste ipotesi saranno oggetto di separata analisi.

Note

nota1

Sesta, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1746.
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nota2

V'è chi, in dottrina (Fragali, Della fidejussione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1962, p.218), ritiene che le parti avrebbero la possibilità di convenire una regola opposta rispetto a quella di cui all'art. 1939 cod.civ.. Si potrebbe così escludere che l'invalidità del rapporto principale si ripercuota sulla validità della fideiussione. E' chiaro che questo equivarrebbe a negare il principio dell'accessorietà, essenziale rispetto alla garanzia fidejussoria. La convenzione non sarebbe tuttavia invalida, dovendo peraltro condurre alla qualificazione dell'accordo in chiave di contratto autonomo di garanzia. Cfr. in giurisprudenza Cass. Civ. Sez. III, 4117/95 ed in dottrina Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.479. Nel contratto avente ad oggetto l'assunzione di garanzia fidejussoria, le clausole che, in deroga alla disciplina legale della fidejussione, rendano insensibile l'obbligazione del fidejussore alle vicende inerenti all'obbligazione del debitore garantito, ivi compresa quella con cui il primo rinunci ad eccepire nei confronti del creditore l'eventuale invalidità del debito del secondo, configurano una legittima ed efficace espressione della autonomia negoziale delle parti, qualora si ricolleghino ad un interesse meritevole di tutela giuridica, come nel caso di fidejussione in favore di una banca per tutti i debiti, anche futuri ed eventuali, di un determinato cliente, in considerazione dei peculiari connotati della garanzia personale generale correlata ad operazioni con istituti di credito (ove il garante si trova normalmente in una posizione comune con il garantito, con la possibilità di controllare od ispirare il comportamento di quest'ultimo). Le pronunzie che in passato si erano orientate nel senso dell'invalidità della clausola si possono spiegare con l'imperfetta messa a fuoco di questo problema. E' infatti chiaro che la causa accessoria della fidejussione è di per sé incompatibile con la deroga convenzionale al principio di cui all'art. 1939 cod.civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 6897/1993).
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nota3

Si può tuttavia prospettare che il fidejussore compulsato possa agire in giudizio per ottenere una pronunzia che dichiari l'invalidità della fidejussione sulla scorta del vizio (da conoscersi incidenter tantum) che affligge il negozio dal quale scaturisce l'obbligazione garantita (così Bozzi, La fidejussione, le figure affini e l'anticresi, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1985, p.220). Non si vede infatti perché il garante debba in questo senso subire l'inerzia del debitore principale, fermo restando che egli difetti di legittimazione in ordine ad una diretta impugnativa del titolo invalido (che costituisce per il fidejussore res inter alios acta).
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nota4

In particolare si ritiene (Bianca, cit., p.478) che il fondamento della deroga debba essere ravvisato nell'esigenza di evitare che il fideiussore si sottragga all'impegno assunto profittando di una tutela prevista per il solo debitore principale.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BOZZI, La fideiussione, Milano, 1985
  • FRAGALI, Della fideiussione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1962
  • SESTA, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

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