L'esercizio dei poteri di rappresentanza non dev'essere confuso con l'esecuzione del mandato (o incarico), il quale ha regole proprie.
Abbiamo altrove esaminato i requisiti attinenti al primo dei riferiti aspetti (l'esistenza del potere e la spendita del nome del rappresentato), che si pongono entrambi come necessari per l'imputazione dell'atto secondo le regole della rappresentanza diretta. In difetto di spendita del nome, colui che stipula agisce in nome proprio: la rappresentanza non ha modo di esplicarsi.
Si può porre in tal caso il problema della
responsabilità del (mancato) rappresentante verso il (mancato) rappresentato (che ha stipulato in nome proprio). Prescindendo dalla possibilità di utilizzare eventualmente gli strumenti di tutela propri della rappresentanza indiretta fondata sul contratto di mandato (dal momento che il mandante è titolare dei poteri sostitutivi di cui si dirà più approfonditamente esaminando la materia: cfr. art.
1705 , II° comma cod.civ. relativamente alla rivendica di beni mobili ed all'esercizio diretto dei diritti di credito)
il sostituto sarà tenuto a rispondere nei confronti del sostituito per il risarcimento dei danni nota1 .
Qualora non vi sia stata spendita del nome del rappresentato, secondo l'opinione prevalente, nessuna ragione attinente al contratto concluso può invece far valere il terzo nei confronti di costui, benché il terzo (tale rispetto al mandato) fosse di fatto a conoscenza del mandato (art.
1705 cod.civ.).
Occorre sottolineare che
il conferimento di procura non vale a costituire un'esclusiva legittimazione del rappresentante in ordine alla conclusione dell'affare . Esso cioè non esclude mai che il conferente effettui personalmente l'atto da compiere, così rendendo inoperante la sostituzione. Neppure il rilascio di una procura irrevocabile conferita nell'interesse anche del rappresentato (procurator in rem propriam) sarebbe idonea a produrre il risultato di cui sopra
nota2 .
L'intervento diretto del conferente rimasto
dominus dell'affare, può concretamente essere fonte di notevoli problemi. A parte la considerazione dell'interesse del rappresentante che potrà rinvenire tutela nel risarcimento del danno, il negozio stipulato dal
dominus sarà comunque assolutamente valido ed efficace.
Che dire allora dello stesso affare concluso separatamente sia dal
dominus sia dal rappresentante?
Poniamo il caso in cui Tizio abbia incaricato Caio di procedere alla vendita dell'immobile A. Mentre Caio, avvalendosi dei poteri di cui è dotato, vende il bene A a Primo, lo stesso giorno il dominus aliena il medesimo bene a Secondo.
Quali effetti si producono?
La pari legittimazione di rappresentato e rappresentante di per sè non risolve il problema dell'attribuzione del diritto all'avente causa del rappresentante o del dominus. Il principio consensualistico (art.
1376 cod.civ. ) imporrebbe la risoluzione del conflitto secondo la regola "
prior in tempore potior in jure". Essa deve, in armonia con i principi generali in tema di beni immobili, nel caso appena descritto, cedere il passo al principio della priorità dell'esecuzione della trascrizione di cui all'art.
2644 cod.civ.
nota3.
Si badi che, nell'ipotesi in esame, non siamo di fronte ad un acquisto a non domino: non viene in considerazione la buona fede dell'acquirente ai fini della tutela del medesimo. Sia il dominus (come è ovvio), sia il rappresentante di costui, qualificano il rispettivo atto di disposizione come proveniente
a domino.
Note
nota1
Santoro-Passarelli, Dottrine generale del diritto civile, Napoli, 1997, p.286.
top1nota2
In questo senso Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.980.
top2nota3
Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.239.
top3 Bibliografia
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002