Usucapione (diritto di servitù)



L'usucapione determina l'acquisto del diritto a titolo originario in funzione del possesso esercitato per il tempo previsto dalla legge.

Poichè il possesso è il presupposto dell'usucapione, considerato altresì che le servitù sono tutte suscettibili di possesso (comprese quelle negative: cfr.Cass. Civ., Sez. II, 2229/79), si potrebbe conseguentemente ritenere tutte le servitù egualmente usucapibili. E' configurabile anche l'usucapione abbreviata decennale (art.1159 cod.civ.). Occorrerà al riguardo la sussistenza di un titolo idoneo a determinare la costituzione del diritto, ancorchè proveniente da soggetto sprovvisto della titolarità del diritto sul fondo servente (circostanza che non ricorre quando nella vendita sia stata semplicemente citato il trasferimento della servitù, senza che vi prenda parte il proprietario, neppure apparente, del fondo servente. cfr. Cass. Civ., Sez.II, 12898/03).

In realtà così non è: l'art. 1061 cod.civ. esclude infatti la possibilità di acquisto per usucapione ovvero per destinazione del padre di famiglia per le servitù non apparenti, le quali sono tuttavia comunque suscettibili di possesso nonchè di tutela possessoria nota1, come meglio si dirà in relazione all'aspetto specifico. E' anche possibile che una servitù apparente cessi di divenire tale: si pensi alla servitù di scolo che venga esercitata lungo un canale il quale successivamente venga interrato per la parte posta sul fondo servente. E' stato deciso al riguardo che il decorso del tempo trascorso durante il periodo di apparenza della servitù si interrompa nel momento in cui la situazione di apparenza termini ( Cass. Civ., Sez. II, 1616/2014).

Da questa esclusione deriva implicitamente anche quella delle servitù negative che, come si può verificare in tema di trattazione specifica di tale aspetto, sono tutte non apparenti nota2.

Che cosa dire delle servitù continue e discontinue?

Il criterio è quello già enunciato dall'art. 1061 cod.civ. , imperniato sull'apparenza o meno della servitù.

Sarà dunque ammessa l'insorgenza per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della servitù discontinua apparente nota3, al contrario, detti modi di acquisizione del diritto non saranno prospettabili per la servitù non apparente.

In relazione alle specie di servitù usucapibili è inoltre possibile che l'acquisto del diritto intervenga in conseguenza dell' accessione del possesso da parte dell'acquirente del fondo, il quale unisca il proprio possesso a quello del dante causa. Al riguardo occorre tuttavia che il titolo di provenienza enunci specificamente il diritto parziario sull'altrui fondo (Cass. Civ. Sez.II, 18750/05). Questione del tutto diversa è se ad un possesso corrispondente ad un determinato utilizzo del fondo possa essere "unito" un possesso che si manifesti con una fruizione differente (da servitù di passo a servitù di parcheggio). Al quesito è stata data risposta negativa: a far tempo dalla novella modalità di utilizzo, decorrerà un nuovo termine (Cass. Civ., Sez. II, 13818/2019).

Giova infine osservare come sia acquisibile per usucapione anche la servitù pubblica , la cui caratteristica è quella di essere stabilita per l'utilità non già di un fondo determinato, bensì di una collettività indeterminata di cittadini. Così si è deciso nel senso che l'usucapione di una servitù pubblica di passaggio possa venire dichiarata sussistendo una pluralità di condizioni tra le quali (oltre naturalmente al decorso del tempo) l'utilizzo generalizzato del passaggio e l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il pubblico interesse (Cass.Civ. Sez. II, 10772/03; Cass. Civ., Sez. II, 28632/2017).

Note

nota1

Così p.es. Branca, Servitù prediali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1987, p.316; Biondi, Possesso di servitù non apparenti, in Giur. it., I, 1964, pp.507 e ss..
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nota2

V. Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.188.
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nota3

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.694; Alvino, Requisiti della servitù apparente e acquisto per usucapione con particolare riguardo alla servitù di passaggio, in Giust. civ., I, 1973, p.968. Si rammenti che, sotto il vigore del previgente art. 630 cod.civ. del 1865, nè le servitù continue non apparenti, nè quelle discontinue, apparenti o meno, erano suscettibili di acquisto per usucapione e nemmeno per destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8725/2015 per un'applicazione attuale di siffatti principi).
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Bibliografia

  • ALVINO, Requisiti della servitù apparente e acquisto per usucapione con particolare riguardo alla servitù di passaggio, Giust. civ., t. I, 1973
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BIONDI, Possesso di servitù non apparenti, Giur. it., I, 1964
  • BRANCA, Servitù prediali (Artt. 1027-1099), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1987
  • COMPORTI, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, 1982

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