Universalità di fatto e di diritto



Il codice contempla soltanto la figura generica dell'universalità di mobili; tradizionalmente la dottrina distingue tuttavia tra universalità di fatto (universitas facti) e universalità di diritto (universitas iuris).

Secondo l'opinione dominante nota1 l' universitas iuris è formata da più rapporti giuridici (es. eredità): in essa l'unificazione non trae vita dalla natura dei singoli beni, aventi natura omogenea e destinazione unitaria, piuttosto ritraendosi dalle norme che disciplinano unitariamente i vari rapporti.

L'unitarietà viene originata da una qualificazione giuridica, operata dal diritto , senza la quale non vi sarebbe altro se non una pluralità di beni priva di qualsiasi coesione o unificazione.

La distinzione tra universitas di fatto e di diritto non riveste carattere meramente descrittivo nota2.

Un complesso di beni formante un'universalità di diritto ammette, senza che venga snaturata la portata di essa, la sostituzione dei cespiti che la costituiscono in un dato momento con elementi di natura diversa. Così l'eredità rimane sotto la stessa individualità benchè un immobile sia convertito in denaro: il denaro prende il posto dell'immobile (principio detto "surrogazione reale" nota3).

Questo principio non è applicabile all' universitas facti, perché l'aggregato materiale tollera la sostituzione di elementi singoli con altri, ma della medesima specie o di specie non incapace di aggregazione cogli elementi originari. Pertanto nel gregge, un ovino potrà essere sostituito con un altro ovino, nella biblioteca un libro con un altro libro, ma non col loro prezzo, perchè il denaro non potrà mai essere elemento costitutivo di un gregge o di una biblioteca.

Note

nota1

Si veda, tra gli altri, Pugliatti, Gli istituti del diritto civile, Milano, 1943, p.327.
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nota2

La dottrina è concorde nel ritenere che le due fattispecie contemplate siano disciplinate in modo nettamente divergente. Così p.es. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.90; Trimarchi, voce Universalità di cose, in Enc. dir., p.809; Costantino-Bellantuono-Pardolesi, I beni in generale, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. 7, t.I, Torino, 1982, p.53.
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nota3

Cfr. Barbero, Le universalità patrimoniali. Universalità di fatto e di diritto, Milano, 1936, pp.2 e ss..
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Bibliografia

  • BARBERO, Le universalità patrimoniali: universalità di fatto e di diritto, Milano, 1936
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • COSTANTINO-BELLANTUONO-PARDOLESI, I beni in generale, Torino, Tratt.dir.priv.diretto da Rescigno, vol. 7, t. I, 1982
  • PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, Milano, 1943
  • TRIMARCHI, Universalità di cose, Enc. Dir.

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