Unione e commistione



Unione e commistione riguardano il solo acquisto della proprietà mobiliare.

Esse si verificano quando cose mobili appartenenti a diversi proprietari vengono unite (unione), o mescolate (commistione) in maniera tale da formare un tutt'uno che rende impossibile o eccessivamente difficoltosa la separazione nota1.

Più specificamente e in via empirica, l'unione ha luogo per effetto della combinazione di cose solide specifiche, mentre si verifica la commistione quando vengono mescolate sostanze liquide o anche solidi per lo più di piccole dimensioni (si pensi all'impasto tra tessere di vetro e collante che formino un mosaico).

La disciplina di queste eventualità viene prevista dall'art.939 cod.civ., norma che prescrive un triplice criterio :

  1. se la separazione delle cose può intervenire senza notevole deterioramento, ciascuno dei proprietari conserva il diritto sulla cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione;
  2. in caso diverso, la proprietà delle cose diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno nota2 ;
  3. se fra le cose unite o mescolate ve n'è una che si possa riguardare come principale o di valore molto superiore, anche se non serve che all'ornamento delle altre, il proprietario di essa acquista la proprietà del tutto, con l'obbligo di pagare o il valore delle altre cose, quando l'unione o la mescolanza è avvenuta col suo consenso, o di corrispondere la somma che risulti minore fra quella che rappresenta il valore di tali cose e quella che rappresenta l'aumento di valore apportato dall'unione alla cosa principale. Resta salvo in ogni caso il risarcimento dei danni a carico di colui che avesse agito in malafede o con colpa grave.


Note

nota1

Presupposto fondamentale perché si possa applicare la norma in esame è la mancanza di un titolo diverso che disciplini i rapporti tra i proprietari delle cose unite, quale un rapporto contrattuale d'appalto, di deposito o di lavoro. Cfr. S. Maiorca, Unione, in N. Dig. it.; Piga, Commistione e unione, in Enc. dir..
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nota2

Secondo un'opinione nonè da escludere che la problematica in esame sia riferibile al denaro. In questo caso non vi può essere tuttavia comunione in quanto, come giustamente rileva Bianca, il denaro "non rileva per la sua materialità, ma per il suo valore, concorrendo a formare un'entità contabile, la liquidità pecuniaria, generalmente costituita da diritti di credito". Si vedano, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p. 393 e C. Maiorca, Commistione, in N. Dig. it., p.662.
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Bibliografia

  • MAIORCA, Commistione, NDI, III
  • MAIORCA, Unione, NDI, II
  • PIGA, Commistione e unione, Enc. dir., VII


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