Unione civile e contratto di convivenza: regime patrimoniale e comunione legale


Il regime della comunione legale non è più riservato a due persone di sesso diverso unite tra loro in matrimonio.
Mediante la legge 76/2016 è stata infatti introdotta la possibilità che due persone dello stesso sesso contraggano tra loro un unione civile.
Ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della riferita legge, "il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni".
Liberi dunque i contraenti di stabilire il differente regime patrimoniale della separazione dei beni, ma se tale scelta non viene effettuata nel corso dell'istituzione del vincolo, il regime "di base", come nel caso del matrimonio, rimane quello della comunione legale dei beni, alla cui normativa occorrerà pertanto fare integrale riferimento.

La novella ha esteso la possibilità di fare ricorso alla comunione legale anche per i conviventi (a prescindere dal fatto che si tratti di conviventi etero o omosessuali) che abbiano stipulato tra loro un contratto di convivenza. Il comma 53 dell'art. 1 della legge esplicita il contenuto della negoziazione. Il contratto può contenere, tra gli altri elementi, "la scelta per il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile." Si intende che, in difetto di tale opzione, dal punto di vista patrimoniale il rapporto di coppia non avrà alcuna rilevanza.
Giova osservare come, ai sensi del comma 54 dell'art. 1 "Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51", vale a dire in forza di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

Prassi collegate

  • La legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate nei Regolamenti europei
  • Studio n. 196-2017/C, Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge Cirinnà

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