Tutela possessoria dell'accipiens (contratto estimatorio)



Secondo la prevalente opinione, colui che riceve in consegna le cose in esito al perfezionamento del contratto estimatorio, l'accipiens, vanterebbe una tutela possessoria. Ciò deve essere posto in relazione non tanto alla titolarità di un diritto reale in capo all'accipiens, (cosa che è stata negata in sede di disamina della situazione giuridica in funzione della quale all'accipiens è conferito il potere di disposizione delle cose consegnategli), quanto alla concreta posizione dell'accipiens, così come risulta configurata dalla legge, sulla scorta dell'autorizzazione insita nel perfezionamento del contratto estimatorio nota1

In definitiva, all'accipiens spetterebbero l'azione di reintegrazione o spoglio (art.1168 cod.civ.) e l'azione di manutenzione (art.1170 cod.civ.).

Note

nota1

Autorizzazione che importa sia una piena legittimazione a disporre delle cose consegnate, sia l'assunzione in carico del rischio connesso al perimento o al deterioramento delle stesse (art. 1557 cod.civ.): cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.223.
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Bibliografia

  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

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