Tutela dell' accipiens (contratto estimatorio)



All' accipiens compete la tutela che spetta, secondo i principi generali, ad ogni parte di un contratto, tenuto conto della peculiare natura giuridica del medesimo (con speciale riferimento al meccanismo di perfezionamento reale, in relazione al quale non saranno praticabili i rimedi della risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità nota1). Così saranno praticabili le azioni intese a far valere la nullità, l'annullabilità, la rescindibilità, la risolubilità per inadempimento del contratto nota2.

Per quanto attiene alle garanzie tipiche della compravendita a tutela della parte acquirente (garanzia per i vizi e l'evizione, per mancanza di qualità promesse) occorre riferirsi alla peculiare struttura causale del contratto in considerazione, con speciale riferimento alla dicotomia tra funzione strumentale (immissione dell' accipiens nella disponibilità delle cose) e funzione finale dell'estimatorio (cessione delle cose a terzi). E' stato infatti posto in evidenza nota3 che la questione si pone in modo differente per l' accipiens e per i terzi. Al primo non sarebbe data azione nei confronti del tradens, il quale non già dovrebbe garantire l'assenza di vizi o di diritti altrui, bensì mettere l' accipiens in condizione di alienare le cose consegnategli in modo tale da non dover rispondere nei confronti degli aventi causa. La presenza di vizi, difetti, diritti di terzi costituirebbe genericamente inadempimento contrattuale del tradens. Nei confronti dei terzi, invece, le cose andrebbero diversamente, vantando costoro azione a tale titolo. L'opinione appare accoglibile, anche se occorre sottolineare che l'azione degli acquirenti per far valere la garanzia dovrebbe essere praticata nei confronti dell' accipiens, essendo in genere del tutto ignota per il consumatore finale la figura del tradens nota4.

Infine sembra che l' accipiens possa vantare la legittimazione attiva in ordine alle azioni possessorie e petitorie . L'opinione può essere accolta per le prime, non per le seconde. In relazione a quest'ultimo aspetto v'è chi configura la posizione giuridica dell' accipiens come quella del titolare di un diritto reale minore assimilabile all'usufrutto nota5. Se si accoglie la teoria in forza della quale l' accipiens può disporre delle cose consegnategli in virtù di poteri promananti dalla legge non v'è tuttavia bisogno di giungere al punto di assimilare la posizione dell' accipiens a quella del titolare del diritto di usufrutto. Quest'ultima costruzione sembra avere il merito di una maggior aderenza al fenomeno reale. Si pensi al caso dell' accipiens al quale venga opposto il diritto di proprietà o la sussistenza di un diritto di usufrutto da parte di un terzo. Appare logico che le ragioni di questo soggetto siano contrastate direttamente dal tradens che ha fatto consegna delle cose sul presupposto di poterne disporre.

Note

nota1

Tali azioni non competono, poichè l' accipiens è unicamente obbligato a corrispondere il prezzo al tradens. La relativa obbligazione possiede natura pecuniaria, conseguentemente rinvenendo applicazione il principio nominalistico di cui all'art. 1277 cod.civ., ai sensi del quale il debitore si libera pagando la somma originariamente determinata. Ciò anche quando il relativo potere di acquisto si sia modificato nell'intervallo cronologico intercorrente fra la nascita del debito ed il termine di adempimento (Capozzi, Dei singoli contratti , vol.I, Milano, 1988, p.260).
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nota2

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.223.
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nota3

Così Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1970, p.42.
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nota4

Balbi, Il contratto estimatorio, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VII, Torino, 1960, p.114; Greco, Lezioni di diritto commerciale. I contratti. Vendita, riporto, contratto estimatorio, appalto, Roma, 1958, p.230; Eula, Del contratto estimatorio, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio e Finzi, Libro II, Firenze, 1948, p.159 ritengono invece che dovrebbe farsi piena applicazione anche al contratto estimatorio della norma sulla vendita, configurando così, in ogni caso, a carico del tradens sia la garanzia per l'evizione sia per i vizi delle cose consegnate.
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nota5

Cfr. De Martini, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950, p.469. Altri (Carnevali, voce Contratto estimatorio, in Enc.giur. Treccani, vol.IX, 1988, p.1) giustificano la spettanza dell'azione petitoria in capo all' accipiens quale conseguenza della facoltà di disposizione a lui attribuita in forza del contratto. Sembra peraltro preferibile distinguere tra quelle azioni che sono connesse con la titolarità del diritto (appunto quelle petitorie) che resterebbero in capo al tradens e quelle che ineriscono la situazione possessoria di cui è investito l' accipiens.
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Bibliografia

  • BALBI, Il contratto estimatorio, Torino, Trattato Vassalli, VII, 1960
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • CARNEVALI, Contratto estimatorio, Enc.giur. Treccani, IX, 1988
  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
  • DE MARTINI, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950
  • EULA, Del contratto estimatorio, Firenze, Comm.cod.civ. D'Amelio Finzi, II, 1984
  • GRECO, Lezioni di diritto commerciale, Roma, 1958
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

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