Tutela del software



Una particolare importanza hanno assunto, tra le opere di ingegno, i
programmi per elaboratore elettronico (software). Si è posto il problema della tutela di queste opere dell'ingegno: pur essendo stata esclusa la brevettabilità, è stata riconosciuta la possibilità di agire civilmente e penalmente in base alla normativa in tema di diritto d'autore (Cass. Pen., 1323/87 ). A tal fine il requisito fondamentale è costituito dall'originalità e della creatività. Ciò che conta, al riguardo, è che l'organizzazione delle nozioni e dei dati possa considerarsi come personale ed autonomo, ancorchè fruendo di elementi da reputarsi compresi nel patrimonio degli addetti ai lavori (Cass. Civ. Sez.I, 581/07 ). E' in tal modo garantita protezione a chi compila programmi per elaboratore, anche se in una forma ben diversa rispetto a quella assicurata da altri ordinamenti (si pensi agli USA), che ne prevedono addirittura la brevettabilità. La Legge 633/41 sul diritto d'autore è stata così modificata in forza del D. Lgs. 518/92 e della Legge 18 agosto 2000, n. 248 nota1. Merita attenzione anche la direttiva CEE sulla tutela giuridica delle banche dati Cons. 96/9/CE. Essa infatti viene a proteggere la peculiare predisposizione dei dati, lo schema logico in forza del quale i dati sono organizzati a prescindere dai concreti contenuti, i quali a propria volta possono godere di autonoma ed ulteriore tutela sotto il profilo della ordinaria normativa in tema di diritto di autore.

Note

nota1

Si può affermare la completa tutelabilità dei programmi per elaboratore elettronico, il c.d. software. Infatti se da un lato la giurisprudenza è giunta a configurare la brevettabilità di due categorie di invenzioni di software, grazie alle quali il programma, per mezzo del computer utilizzato, o ne produce un effetto tecnico interno, o gestisce un apparato industriale esterno, dall'altro lato, grazie alle modificazioni ed integrazioni apportate alla legge d'autore, si è riusciti a proteggere le altre creazioni di software come se fossero opere letterarie. In particolare l' art. 13 della L. 248/00 ha modificato l'art. 171
bis della L. 633/41 fissando pene più severe nei confronti di chiunque distribuisca, venda, detenga o importi per trarne profitto, programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Occorre peraltro rimarcare che, anche in relazione al previgente testo
della predetta norma, era stata deciso nel senso della rilevanza penale
della condotta di chi, nell'esercizio di un'attività di impresa
commerciale, indipendentemente dalla commercializzazione, avesse
semplicemente detenuto software pirata (Cass. Pen., 33896/01 ). E' stato tuttavia in senso contrario puntualizzato, in base alla nuova normativa, come non integri gli estremi del reato in esame la mera fruizione di software in ambito di impresa (Tribunale di Bolzano, 145/05). In sintesi l'espressione "scopo di lucro" di cui al previgente testo normativo differisce dall'attuale "scopo di profitto". Quest'ultimo comprende infatti anche vantaggi differenti dal perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile. Non è stato conseguentemente considerato come integrante gli estremi della condotta penalmente rilevante lo scambio di software effettuato gratuitamente e non collegato a forme pubblicitarie o inteso a conseguire altre utilità economiche, scambio intervenuto sotto la vigenza della pregressa normativa (Cass. Pen. Sez.III, 149/07). Da segnalare anche la differenza tra duplicazione e riproduzione abusiva. Riprodurre significa semplicemente creare copie con ogni mezzo a ciò idoneo (copiatura a mano, incisione, fotografia (cfr. l'art. 13 della Legge 633/41). La duplicazione invece implica la produzione di copie perfettamente identiche da un originale unico. La Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, 15509/02) nell'"ambientare" quest'ultima definizione nell'ambito dei programmi per elaboratore, ha ritenuto che anche la copiatura di alcune righe del codice sorgente possa integrare gli estremi della duplicazione punita dall'art. 171 bis della Legge 633/41. In tema di tutela del software si confrontino, tra gli altri, Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996, pp. 309 e ss.; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p. 1301.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996

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