Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire: divieto di stipulazione




A mente dell'art. 7 del D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 è stato affermato il diritto del promissario acquirente di unità in corso di costruzione ad ottenere il frazionamento ipotecario anche con un procedimento che prescinda da un coinvolgimento del promittente alienante.

Il susseguente art. 8 prevede che il notaio non possa procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile. Il relativo atto non potrà, conseguentemente, non reputarsi come espressamente vietato dalla legge e, a prescindere dalle ulteriori sanzioni, non potrà non essere reputato in violazione dell'art. 28 l.n..

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