Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire: esclusione dell'azione revocatoria fallimentare




Le forme di protezione dei diritti patrimoniali di acquirenti di immobili da costruire si estendono anche all'eventuale fase di dissesto del costruttore che sia sfociata nel fallimento. Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o del proprio coniuge o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni (con speciale riferimento a quelle, destinate ad entrare in vigore il 15 agosto 2020, di cui agli artt. 163 e ss. D.Lgs. 14/2019).

Complementarmente, il II comma della citata norma esclude l'assoggettabilità a revocatoria anche i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli artt. 3 e 4 del provvedimento normativo qualora effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.

Ogniqualvolta l'atto traslativo della proprietà abbia ad oggetto non già un immobile da costruire alla stregua della normativa in parola, bensì un'unità immobiliare anche semplicemente idonea a consentire il rilascio di certificazione di abitabilità, rinverrà applicazione la normativa "ordinaria" portata dall'art. 67 legge fallimentare.

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