Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire: aspetti definitori




Con il D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 è stata introdotta una speciale disciplina volta a tutelare gli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione. L'art. 1 del citato strumento normativo propone all'attenzione dell'interprete alcuni aspetti definitori che risultano di fondamentale importanza per mettere a fuoco l'ambito applicativo dell'intervento normativo.

La peculiare protezione riguarda gli acquirenti di unità immobiliari da costruire. Per "acquirente" si intende la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sè o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorchè non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.

Il soggetto che si contrappone all'acquirente è identificato nel "costruttore". Esso si identifica nell'imprenditore o nella cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi.

Non è indispensabile, affinchè si attivino le garanzie previste dalla normativa, che ricorra un vero e proprio stato di insolvenza, come tale anticipatore di una situazione fallimentare. Basta che il costruttore versi in "una situazione di crisi". Con tale locuzione di allude alla situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero sia stato dichiarato fallito, sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria, abbia presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa.

Infine per "immobili da costruire" si intende descrivere gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.

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