Tutela dei crediti del mandatario



I crediti vantati dal mandatario nei confronti del mandante con riferimento al contratto di mandato (per i compensi, per il rimborso delle spese sostenute relativamente al compimento dell'incarico) sono protetti peculiarmente dall'art. 1721 cod.civ. .

Ai sensi della citata norma il mandatario ha infatti il diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

Secondo la prevalente opinione nota1 si tratterebbe di una disposizione dotata di una duplice portata. Da un lato essa sarebbe volta a garantire al mandatario un diritto di prelazione nota2 (ulteriormente rafforzato dal modo di disporre dell'art. 2761 cod.civ. , ai sensi del quale i crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio speciale nota3 sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato), dall'altro fungerebbe da strumento di autotutela (di marca sattisfattoria) per il mandatario.

Detta ultima funzione si concreterebbe nella possibilità per colui che ha eseguito l'incarico anticipando spese di realizzare il proprio diritto nei confronti del mandante anche senza ricorrere alle vie del giudizio, semplicemente esigendo il credito dal terzo contraente e trattenendo le somme incassate nota4.

Note

nota1

Così, tra gli altri, Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, vol. XXXII, Milano, 1984, p.587 e ss.; Tilocca, Il problema del mandato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1969, p.970 e ss..
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nota2

In dottrina si parla a proposito di diritto di "prededuzione". Si vedano p.es. Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1954, p.139; Bavetta, voce Il mandato, in Enc. dir., XXV, 1975, p.353.
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nota3

V. Andrioli, Dei privilegi, in Comm. cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1955, p.182 e ss..
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nota4

Cfr. Gaddi, Del mandato, in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Roma, 1971, p.185. Deve perciò ritenersi che il soddisfacimento delle ragioni creditorie del mandatario non richieda nè intimazioni giudiziali al mandante nè pignoramenti o sequestri dei crediti pecuniari vincolati a tale soddisfacimento: cfr. Luminoso, cit., p.591 .
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Bibliografia

  • ANDRIOLI, Dei privilegi, Bologna-Roma, Trat.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1955
  • BAVETTA, Mandato, Enc.dir., XXV, 1975
  • GADDI, Del mandato, Roma, Comm.cod.civ. diretto da De Martino, 1971
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • TILOCCA, Il problema del mandato, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1969

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