Trust liquidatorio avente a oggetto partecipazioni sociali


In data ..., con atto n. ... di repertorio, registrato il ... al n. ..., il notaio ricorrente ha stipulato un atto istitutivo di trust, avente ad oggetto quote di partecipazione sociale, regolato dalla Trusts (Jersey) Law 1984 e successive modificazioni.
Tale atto è stato registrato con il pagamento dell’imposta di registro di euro ..., trattandosi di atto portante trasferimento al trustee di cinque quote di partecipazione sociale (secondo i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, gli atti portanti più cessioni di partecipazioni sociali sono soggetti al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa moltiplicata per il numero delle cessioni; il ricorrente, pur non condividendo tale interpretazione, vi si è adeguato).
L’ufficio, con l’avviso in oggetto, ha richiesto invece il pagamento dell’imposta di donazione nella misura dell’8%, pari a euro ... e l’imposta di bollo di euro ... ad integrazione di quella di euro ... pagata dal ricorrente (in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di cessione di quote di partecipazione sociale).
L’ufficio ha motivato l’avviso come segue:
«La costituzione di beni in trust, rileva ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust. Il motivo è dovuto all’effetto segregativo che il conferimento patrimoniale in trust produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà (Circolare 3/E del 22/01/08). Nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine,l’imposta è dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincolo di destinazione a favore di altri soggetti (d.l. n. 262/2006 art. 2, comma 48, lett. C – Circolare 48 del 06/08/07).
La base imponibile è pari ad euro 297.378,64= dato dal valore netto delle quote conferite nel trust.
E’ dovuta anche l’imposta di bollo di euro 45= prevista dal decreto del 22/02/07 sulla categoria degli atti residuali».
1 – Illegittimità dell’avviso di liquidazione per violazione degli artt. 52, 53 e 57 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 in materia di imposta di registro (di seguito “Tur”).
L’ufficio ha notificato l’avviso di liquidazione al notaio ricorrente, qualificando come imposta “principale” quella richiesta, applicando l’aliquota dell’8% all’importo di euro 297.378,64=
La semplice lettura dell’atto istitutivo di trust evidenzia l’illegittimità del comportamento dell’ufficio.
L’art. 38 dell’atto istitutivo indica espressamente quale base imponibile, e solo per l’eventualità che l’ufficio ritenga di applicare al trasferimento l’imposta di donazione, il valore di euro 0 (zero), mentre il valore di euro 297.378,64= è stato indicato «Ai soli fini dell’annotazione del presente atto nel repertorio del sottoscritto notaio».
Arbitrariamente quindi l’ufficio utilizza, per liquidare l’imposta, un valore dichiarato in atto a fini diversi.
Né si può ritenere violato l’art. 53 del Tur (applicabile anche agli atti gratuiti in virtù del richiamo operato dall’art. 60 del d. lgs. 346/90 in materia di imposte sulle successioni e donazioni, nel prosieguo “Tusd”), che impone alle parti la dichiarazione di valore, perché anche 0 (zero) – evidentemente - è un valore.
Ne consegue l’illegittimità dell’avviso di liquidazione, in quanto ai sensi dell’art. 52 del Tur (anch’esso applicabile agli atti gratuiti in virtù del richiamo operato dall’art. 60 del Tusd), se l’ufficio ritiene che il valore dei beni o diritti sia superiore a quello dichiarato deve procedere attraverso l’avviso di accertamento della maggiore imposta che, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del Tur, ha natura di imposta complementare, per il cui assolvimento il notaio non è responsabile (cfr. art. 57, comma 1, Tur).
In altri termini l’ufficio ha violato l’art. 53, del Tur, perché l’atto contiene la dichiarazione di valore (valore “zero”), l’art. 52 del Tur perché la rettifica di detto valore “zero” deve avvenire per il tramite di un avviso di accertamento da notificarsi alle parti dell’atto e non al notaio rogante, trattandosi di imposta complementare; e, conseguentemente, l’art. 57 del Tur, perché il notaio è responsabile solo del pagamento dell’imposta principale.

2 – Illegittimità dell’avviso di liquidazione per violazione dell’art. 2, comma, 47 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in l. 24 novembre 2006, n. 286 e del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

2.1. Le fonti indicate dall’ufficio.
L’ufficio indica, quali fonti normative che legittimerebbero la richiesta della maggiore imposta (“principale”), l’art. 2, comma, 47 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in l. 24 novembre 2006, n. 286 e il d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e, quali fonti di prassi amministrativa, le circolari n. 48/E del 7 agosto 2007 e la n. 3/E del 22 gennaio 2008.
L’ufficio quindi motiva l’avviso impugnato riportando in maniera pedissequa quanto scritto nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008, che si inserisce nel solco della n. 48/E del 7 agosto 2007, espressamente dedicata ai trust.

2.2. Osservazioni in merito ai documenti di prassi.
Sia la circolare del 2008 che quella del 2007, non hanno adeguatamente còlto alcuni profili del diritto dei trust sul versante civilistico, senza contare che a tutt'oggi, quantomeno con riferimento all'imposizione indiretta, non vi è in Italia una disciplina normativa che si riferisca espressamente al trust.
L'individuazione del trattamento tributario, in assenza di chiare ed espresse disposizioni normative, non può che essere allora il frutto dell'interpretazione, che però deve rifuggere dall’appiattire la figura su altre proprie della nostra tradizione giuridica (come ad es. il negozio fiduciario, che con il trust ha pochissimo a che vedere), dovendo invece tenere invece conto delle specificità proprie di tale fenomeno giuridico.
Nessuna considerazione sul piano strettamente fiscale può essere quindi elaborata senza valutare l’articolarsi del fenomeno “trust” sul piano operativo e, in particolare sul piano civilistico della causa e degli effetti.
Prima dell’emanazione delle recenti circolari, l'Agenzia delle entrate non si era mai occupata ex professo di individuare struttura causa ed effetti del trust, salvo che nella ormai datata delibera del Secit del 1998, che ricostruiva il trust sostanzialmente appiattendolo sulla figura della sostituzione fedecommissaria, con conseguente applicazione dell’imposta (di successione/donazione) dovuta dal trustee su un valore pari a quello dell’usufrutto sui beni facenti parte del patrimonio trasferito, mentre il pagamento dell’imposta residuale a carico del beneficiario - sosteneva l’amministrazione – avrebbe dovuto essere collegato al momento della cessazione del trust, cioè al momento dell’attribuzione finale dei cespiti al beneficiario stesso.
Non è questo il luogo per soffermarsi sulle differenze strutturali tra trust e sostituzione fedecommissaria (per le quali si rinvia alla dottrina in materia), se non per rilevare che affermare puramente e semplicemente che il trust è riconducibile alla sostituzione fedecommissaria significa compiere l’errore metodologico di non tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'istituto, che è certamente altro dalla sostituzione fedecommissaria.
Successivamente, l'Agenzia delle entrate, in risposta a tre interpelli, individua, quali elementi caratterizzanti l’istituzione di un trust :
a) la separazione patrimoniale (cioè la distinzione dei beni in trust rispetto al patrimonio personale del trustee);
b) l’intestazione degli stessi al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;
c) la circostanza per cui il trustee viene investito di un potere-dovere, del quale debba rendere conto, di amministrare, gestire e/o disporre dei beni in conformità al programma stabilito nell’atto istitutivo del trust e secondo le norme della legge regolatrice del trust stesso.
Questi profili caratteristici sono però, a ben vedere, quelli che si ricavano dalla lettura dei primi paragrafi della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.
Si giunge quindi all’intervento normativo costituito dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006, il quale nel reintrodurre l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, include nel suo ambito la “costituzione di vincoli di destinazione”, e ciò - si noti - a prescindere dalla intenzione liberale o meno che muove il disponente, conducendo così a ricomprendervi tutti i trust, senza distinguere tra quelli c.d. liberali e quelli non liberali (ad es. i c.d. trusts solutori, di garanzia o, comunque, caratterizzati da profili di onerosità), ciò che puntualmente avviene con la circolare n. 3/E, laddove si afferma che "La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust”.
Sarà solo questione – secondo il pensiero dell’Agenzia – di accertare l’esistenza ed il tipo di rapporto di parentela o meno tra disponente e beneficiario per l’individuazione dell’aliquota (e dell’eventuale franchigia) in concreto applicabile.
Sicché in caso di trust di scopo o con beneficiari finali non legati da alcun rapporto di parentela con il disponente o comunque solo genericamente indicati e non identificabili, dovrà applicarsi l’imposta con l’aliquota più elevata dell’8% e senza alcuna franchigia (come accaduto nel caso di specie).
Come già anticipato, l’individuazione del trattamento tributario (non solo del trust ma) di qualsiasi fenomeno giuridico, non può prescindere dalla sua ricostruzione civilistica.
E tale ricostruzione, se da un lato è di estrema rilevanza con riferimento al fenomeno trust, in ragione del fatto che trattasi di istituto nato in un contesto giuridico diverso dal nostro, caratterizzato da principi e regole specifici, dall’altro non può giungere ad obliterare quelle che sono le caratteristiche e gli effetti propri dell’istituto, sia pure con tutte le cautele e i necessari adattamenti che l’importazione di esso nell’ordinamento italiano richiede.
Sul piano normativo l’art. 2 Conv. offre una definizione di trust che può essere di una qualche utilità in relazione ai problemi qui discussi.
Secondo tale norma per trust si intende il rapporto giuridico creato da una persona – il disponente – per atto tra vivi o mortis causa, allorquando dei beni vengano posti sotto il controllo di un trustee, nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato.
Tale definizione consente di ritenere quale elemento caratterizzante dell’istituto il controllo da parte del trustee dei beni costituiti in trust, pur se manchi la circostanza del trasferimento (il che accade in tutte le ipotesi di c.d. trust autodichiarato).
Né appare determinante la specificazione del beneficiario, potendo configurarsi l’istituto di che trattasi come trust di scopo (“purpose trust”), senza cioè beneficiari identificati o identificabili (rectius: senza soggetti legittimati ad agire contro il trustee per un interesse proprio), salvo verificare di volta in volta il tipo di scopo perseguito.
Che il profilo del controllo (rectius : della perdita del controllo) sia elemento caratterizzante l’istituto, si ricava dalla considerazione del rapporto intercorrente tra l’atto istitutivo di trust e l’atto dispositivo dei beni in favore del trustee.
La distinzione tra atto istitutivo e atto dispositivo è fatta propria anche dalla Conv. Aja, il cui art. 4 espressamente stabilisce, esprimendo così il suo totale disinteresse per l’atto dispositivo, che essa «non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee».
Questa norma trova la propria origine appunto nella distinzione, all’interno della composita fattispecie costitutiva di un trust, del negozio istitutivo e del negozio dispositivo (il quale trasferisce il diritto dal disponente al trustee ovvero, nel caso di trust autodichiarato, determina la nascita del vincolo proprio del trust in capo a beni che sono e restano nella titolarità del disponente).
Scopo dell’art. 4 è proprio quello di rendere estraneo all’ambito applicativo della Convenzione ogni profilo di validità, sia formale che sostanziale, del negozio dispositivo: in tale ottica, quindi, il profilo della validità formale e sostanziale di detto negozio sarà disciplinato non già dalla legge regolatrice del trust, ma dalle norme di diritto internazionale privato proprie dei singoli Stati.
Il fatto che tali due atti siano distinti non toglie rilevanza alla considerazione secondo cui sul piano giuridico la vicenda sia da ricostruirsi in termini unitari.
Ciò significa che l’atto attributivo di beni al trustee, lungi dall’avere una causa astratta, ha una causa che è da rinvenirsi nel programma stabilito dal disponente nell’atto istitutivo, cui l’attribuzione stessa è funzionale. La causa del trasferimento dei beni al trustee è - come ha osservato autorevole dottrina -, … l’attuazione dello scopo del trust e non si tratta di rinvenire una causa esterna.
Dalla stessa lettura dell’art. 2, 1° comma, della Conv. Aja (nel testo inglese) che parla espressamente di “legal relationship” si evince che il trust non è un atto, bensì un “rapporto giuridico”, che può essere realizzato anche attraverso atti formalmente separati, ma inscindibilmente uniti sotto il profilo causale.
Ne deriva che la funzione dell’atto attributivo di beni al trustee è quella, puramente strumentale, di consentirgli, attraverso il controllo dei beni stessi, di attuare il programma predisposto dal disponente nell’atto istitutivo.
Rispetto alla posizione assunta nel 1998 e nei tre interpelli sopra citati, nella circolare n. 3/E del 2008 l’Agenzia delle entrate afferma che il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso avente “un’unica causa fiduciaria” che ne caratterizzerebbe tutte le vicende.
Questa affermazione è discutibile, sembrando più corretto affermare, invece, che il trust è una struttura la cui causa è “variabile” , una struttura “aperta”, quindi, che il disponente può utilizzare per il perseguimento di varie finalità o “scopi pratici” (la c.d. causa concreta), per usare le parole dell’ultima sentenza della Cassazione in materia di causa, da individuarsi di volta in volta sulla base del programma che egli ha predisposto nell’atto istitutivo (es. la realizzazione di una liberalità).
E la stessa Agenzia sembra confermare tale idea, laddove afferma che in materia di trust l’imposta è da applicarsi in relazione all’intrinseca natura e agli effetti giuridici dell’atto da tassare, secondo il principio dettato dall’art. 20 del Tur, il quale, sebbene enunciato in materia di imposta di registro, deve considerarsi applicabile in linea di principio anche alle altre imposte indirette.
Accomunare quindi tutti i trust sotto un’unica causa (fiduciaria) prescindendo dalla loro singolarità e specificità, pare confliggere con tale norma di principio.
Inoltre, nell’analizzare il fenomeno da sottoporre a tassazione, occorre considerare, oltre al principio della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., soprattutto il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., come di seguito meglio vedremo.

3. – La finalità del ... Trust.
E’ utile, per individuare il trattamento tributario del trust in oggetto, indicarne struttura e finalità.
In estrema sintesi il trust è stato istituito da una s.p.a., ha per oggetto (esclusivo) partecipazioni sociali in cinque s.r.l., ed il trustee dovrà procedere alla loro alienazione al fine di estinguere, con il ricavato, obbligazioni della stessa s.p.a. nei confronti dei creditori, nascenti – tra l’altro - dall'avvenuta prestazione di fideiussioni a garanzia di debiti di dette s.r.l. (oltre che di un'altra s.r.l. ora non più partecipata).
Disponente è quindi la s.p.a.; trustee un professionista; guardiano altro professionista; beni in trust le quote di partecipazione nelle s.r.l.; beneficiari (in senso “economico” e non “tecnico”, non essendo costoro titolari di poteri esercitabili nei confronti del trustee) i creditori; beneficiario finale la s.p.a. disponente; durata del trust cinque anni, salvo che prima di tale termine i debiti siano già soddisfatti; legge regolatrice è la Jersey (Trusts) Law 1984 e successive modificazioni.
Il trust ha quindi la funzione di consentire di alienare "al meglio" le partecipazioni conferite in trust, evitando nel contempo l'esperimento di procedure esecutive da parte dei creditori sociali. Ciò è diretta conseguenza dell'effetto traslativo, atteso che le partecipazioni non appartengono più alla s.p.a. ma al trustee.

4 – Il trattamento tributario del trasferimento al trustee
Il ... Trust è quindi palesemente preordinato alla realizzazione di finalità diverse da quelle liberali, ciò che lo conduce fuori dal campo applicativo dell'imposta di donazione.
Si tratta infatti di un trust "solutorio", perché ha la finalità, appunto, di assicurare in modo più efficiente l'adempimento delle obbligazioni della disponente. Esso pertanto va ricompreso nell'ambito applicativo del'imposta di registro e non in quello dell'imposta di donazione.
In ogni caso, ammesso (ma non concesso) che anche tale trust debba essere trattato alla stessa stregua di un trust liberale, sembra poteri concludere che esso comunque sfugga all'imposizione proporzionale.
La regola della tassazione con l'aliquota massima dell'8%, prevista per i trasferimenti gratuiti in favore di soggetti non legati al disponente da alcun vincolo di parentela, seguita dall’Agenzia delle Entrate per la tassazione dei trusts "di scopo", non può essere applicata al caso di specie, in quanto:
a) beneficiario "finale" è, in ultima analisi, la stessa s.p.a. disponente, cui il trustee dovrà assegnare quanto residuerà dopo l'adempimento delle obbligazioni in favore dei creditori;
b) il trust non prevede alcuna "attribuzione ulteriore" a soggetti diversi dal disponente e quindi non integra il presupposto applicativo posto dall'Agenzia alla base dell'applicazione dell'imposta proporzionale di donazione che, ricordiamo, è costituito dal rapporto (di parentela o meno) esistente tra disponente e beneficiario (essendo il trustee neutrale a tal fine), preso in considerazione anche al fine di stabilire l'aliquota applicabile, rapporto nella specie inesistente, essendovi coincidenza disponente-beneficiario;
c) i creditori/beneficiari nulla ricevono se non quanto loro dovuto in virtù di un diverso rapporto, preesistente all'istituzione del trust, dalla cui istituzione quale non nasce alcun "nuovo" diritto di natura patrimoniale valutabile in termini di arricchimento.
Il trust in questione, in considerazione della sua natura "non liberale", va quindi inquadrato nell'ambito di operatività dell'imposta di registro; e deve essere assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, sulla base delle seguenti, brevi, considerazioni.
Anzitutto in ragione del principio generale secondo cui, come peraltro accade in tutti i trusts, in capo al trustee non si verifica alcun arricchimento patrimoniale, essendo i trasferimenti di beni, diritti e in generale posizioni giuridiche in suo favore, strumentali alla realizzazione delle finalità proprie del trust.
In secondo luogo, a causa della coincidenza tra disponente e beneficiario del trust. Data tale coincidenza, tenuto conto delle finalità proprie del trust di cui si discute, il trasferimento delle quote al trustee non determina, di per sé, l'emersione di alcuna capacità contributiva in capo al beneficiario.
Infine perché il trasferimento di quote sociali, nell'ambito dell'imposta di registro, prescinde dalla base imponibile.
A seguito della soppressione della tassa di borsa ad opera del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31), i trasferimenti di quote di s.r.l. operati con atto pubblico o scrittura privata autenticata sono soggetti, ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al Tur, all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. E – si badi – tale norma si applica a tutti gli atti di "negoziazione" di quote sociali e non solo agli atti di compravendita.
Quanto sopra deve allora condurre a non applicare alcuna imposta proporzionale in sede di istituzione del trust e, in particolare all’atto traslativo dei beni dal disponente al trustee, a pena di violazione di principi costituzionali (art. 53 Cost.).
Se il presupposto impositivo deve essere costituito dalla manifestazione di una capacità contributiva attuale, sembra doversi giocoforza concludere che in questa fattispecie, non essendovi arricchimento patrimoniale in capo al trustee né in capo al beneficiario (che è la stessa s.p.a. disponente).
A ciò si aggiunga che, concependosi una tassazione con applicazione di imposta di successione e donazione anche senza effettivo beneficiario, di fatto si perverrebbe alla costruzione di un sistema impositivo in grado di colpire un ipotetico trasferimento di ricchezza (a favore del trustee) che di fatto non c’è.
Ed infatti, così come già la dottrina precedente alla novella aveva rilevato, né l’atto istitutivo del trust (che ha valenza meramente programmatica) né l’atto dispositivo (o di dotazione) dal disponente al trustee – di regola scevri da una colorazione di onerosità - assumono rilevanza quali atti idonei al trasferimento definitivo di alcuna ricchezza a favore del trustee : ciò che rileva ed assume rilievo funzionale assorbente è piuttosto l’impegno del trustee alla conservazione dei diritti o dei beni al medesimo trasferiti e al compimento di tutti quegli atti (anche di alienazione e/o di immutazione, come si dice) che siano finalizzati a realizzare il programma elaborato dal disponente.
Il che fa “pendant” con il peculiare “status” di proprietario del trustee considerato sì titolare delle situazioni giuridiche e dei beni al medesimo trasferiti ma, per così dire, “non a titolo personale” (“he is not the owner in his own right”).
In forza di un fondamentale principio di logica giuridico-tributaria così come consacrato nell’art. 20 del Tur (secondo cui l’imposta va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione prescindendo dal nomen iuris), applicabile anche ad imposte indirette diverse dall’imposta di registro e soprattutto in ossequio al sovraordinato principio di rango costituzionale del rispetto della c.d. capacità contributiva ex art. 53 Cost., dovrebbe essere dunque disattesa una interpretazione della novella, tale da far rifluire sotto il sistema impositivo di cui al Tusd, atti ed attività giuridico-economiche che non evidenziano quella capacità e che realizzano effetti forse anche traslativi, ma non certamente accrescitivi in senso patrimoniale nei confronti del trustee.
Diversamente potrebbe di fatto risultare violata quella "regola - di cui al prenominato art. 53 Cost. - di distribuzione degli oneri tributari...che si pone quale misura e limite dell'intervento normativo e quindi come criterio difensivo e protettivo della sfera individuale rispetto al prelievo fiscale". E si rischierebbe di accedere ad una interpretazione/applicazione del dettato normativo di cui sarebbe giustificato sospettare la legittimità costituzionale.
Dovendo di conseguenza rifluire in un ambito impositivo residuale - quello appunto dell'imposta di registro da applicarsi in misura fissa – per la tassazione delle fattispecie che pure si inseriscono nel circuito negoziale complessivo (quali l'atto istitutivo del trust e quello dispositivo a favore del trustee), ma non attuano direttamente il soddisfacimento degli interessi dei beneficiari effettivi.
Il che, si ripete, non pare contraddetto, ma al contrario confermato dal dato positivo medesimo della novella.

5 – Le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze del 23 ottobre 2008 e della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi dell’8 gennaio 2009.
E’ opportuno, ai fini del presente ricorso, segnalare due vicende venute all’attenzione dei giudici tributari, entrambe aventi ad oggetto trusts stipulati dopo la reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni e dopo l’emanazione dei documenti di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, in una vicenda relativa ad un trust di natura liberale, ha rilevato:
a) l’assenza di una disciplina normativa ad hoc con riguardo al trust;
b) il presupposto della imposizione indiretta nel solo trasferimento di ricchezza “a favore” di un soggetto terzo (e non nella costituzione in sé del trust);
c) la spettanza – nel caso di specie – a profitto dei potenziali beneficiari finali di una mera “aspettativa giuridica” al momento in cui si segrega il patrimonio, aspettativa che, pur qualificata o qualificabile come “incontrovertibile”, non dà luogo però ad un arricchimento effettivo dei beneficiari finali se non a seguito dell’accadimento di eventi futuri ed incerti;
d) la legittimità, pertanto, dell’applicazione dell’imposizione in misura fissa al momento delle segregazione dei beni in trust e dell’imposta proporzionale solo al momento dell’attribuzione del “trust fund” da parte del trustee a quelli tra i beneficiari finali che risulteranno esistenti e disposti ad acquisirne la titolarità (stante la ipotetica possibilità di un loro rifiuto, in applicazione del principio generale secondo cui la sfera giuridica dei terzi non può essere modificata senza il loro consenso): momento nel quale scatterà a carico dei beneficiari stessi l’obbligo di denunzia ai sensi dell’art. 19 del Tur per l’applicazione dell’imposta eventualmente dovuta;
e) la mera rilevanza delle circolari emanate dall’amministrazione finanziaria quali “pareri di parte”’, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Il caso esaminato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi è, invece, nella sostanza, analogo a quello oggetto del presente ricorso.
Il trust, si legge nell’atto istitutivo, viene istituito al fine di favorire la ordinata ed efficace liquidazione della società e al trustee viene trasferita l’intera azienda. Si prevedono tre diverse categorie di beneficiari, le prime due costituite dai creditori della società e la terza costituita dai soci della stessa.
L’atto viene registrato dal notaio rogante con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al Tur, poichè il trasferimento «non realizza alcuna attribuzione liberale nè onerosa dal disponente al trustee, che non consegue alcun arricchimento sostanziale del proprio patrimonio».
A fronte dell’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia pretendeva il pagamento dell’imposta di donazione (con l’aliquota dell’8%) – anziché dell’imposta in misura fissa come autoliquidata dal notaio ricorrente – questi interponeva ricorso, rilevando: che l’elenco degli atti soggetti ad imposta sulle donazioni è da ritenersi tassativo e tra tali atti non è indicato il trust; che solo in via interpretativa, attraverso la circolare n. 48/2007 l’Agenzia delle Entrate include il trust tra gli atti soggetti a detta imposta; che la tesi secondo cui il momento impositivo è da identificarsi nel trasferimento iniziale dal disponente al trustee porta ad effetti distorsivi del sistema impositivo in quanto non genera arricchimento alcuno del patrimonio del beneficiario del trasferimento e pertanto viola il principio di capacità contributiva; che il trust non è parificabile agli atti costitutivi di vincoli di destinazione in quanto esso crea esclusivamente limitazioni nell’esercizio del diritto di proprietà in capo al trustee; che il trust istituito nel caso di specie, avendo finalità di liquidazione del patrimonio di una società non può essere qualificato come trust liberale e quindi attratto nell’ambito impositivo dell’imposta di donazione, sia con riguardo ai pagamenti da effettuare ai creditori/beneficiari, sia con riferimento all’attribuzione finale del residuo ai soci/beneficiari; infine, con riferimento alla base imponibile, poichè il destinatario del trasferimento, cioè il trustee, è gravato dall’onere di ritrasferire ai beneficiari finali i beni ricevuti, il valore di tale onere va detratto dal valore dei beni ricevuti, sì che la base imponibile non può che essere sempre ed in ogni caso di valore pari a zero.
L’ufficio a sua volta opponeva la legittimità del suo operato, radicato - a suo giudizio - sui contenuti della circolare n. 48/ 2007 (che opera l’assimilazione ai fini dell’imposta di donazione tra atto costitutivo di vincolo di destinazione e trust) nonché individuava quali beneficiari finali (ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’8%) i creditori sociali e i soci.
Il trust con mera funzione liquidatoria – annota la Commissione – non integra alcun vincolo di destinazione (dal momento che al trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale) e pertanto non può essere inciso con il medesimo trattamento tributario di cui all’art. 2 del d.l. 262/2006 convertito in l. 286/2008 (commi da 47 a 49) previsto appunto per agli atti costitutivi di siffatto vincolo.
L’imposta di donazione, nella fattispecie in esame, non può essere di fatto applicata, in ossequio al principio secondo cui l’applicabilità di tale imposta «va valutata caso per caso, a seconda della natura del negozio e degli effetti che lo stesso produce».

6 – Conclusioni. - Le due decisioni citate sono le prime avvisaglie di un movimento di pensiero giuridico condivisibile, alieno da condizionamenti di sorta rispetto alle posizioni espresse dall’amministrazione finanziaria nelle ben note circolari n. 48/2007 e n. 3/2008.
A ben riflettere, la piena adesione a siffatte posizioni comporterebbe per l’interprete una metodologia operativa più semplice e meno sofisticata: ogni qual volta infatti ci si trovi di fronte ad un trust - afferma l’amministrazione finanziaria in estrema sintesi - ed a prescindere dagli effetti giuridici del singolo atto, esso verrebbe inciso con l’imposta di donazione (e successione), in quanto tra «i vincoli di destinazione [ndr: assoggettati appunto a tale imposta ai sensi del comma 47 art. 2 d.l. n.262/2006] rientra anche la costituzione di trust». Nell’ambito di questo regime bisognerebbe solo verificare se all’atto istitutivo si accompagni o meno l’effetto di “segregazione” del patrimonio conferito, perché qualora questo effetto discenda da un atto ulteriore e successivo rispetto al primo, in tal caso l’atto istitutivo verrebbe inciso con l’imposta di registro in misura fissa e al solo atto dispositivo si applicherebbe la ricordata imposta di donazione (o successione).
Una semplificazione, quella operata dall’Agenzia delle Entrate, che urta contro il basilare principio interpretativo consacrato nell’art. 20 del Tur (ritenuto peraltro dall’Agenzia stessa applicabile in linea di principio anche alle altre imposte indirette) e secondo il quale «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente»; una semplificazione alquanto frettolosa rispetto allo sconfinato orizzonte in cui si colloca il trust il quale, lungi dall’avere un’ “unica causa fiduciaria” – come ritiene l’Agenzia – si caratterizza proprio per la sua struttura aperta, appunto a causa “variabile” (ora liberale , ora solutoria, ora di garanzia, ecc..) e per il fatto che l’atto dispositivo è, di regola, atto “neutro”, non contrassegnato né da una colorazione onerosa né tanto meno gratuita: esso infatti è funzionale solo all’assegnazione a favore del trustee del potere/dovere di amministrare e gestire (magari anche attraverso atti di alienazione o come si dice di “immutazione”) i beni conferiti in trust, sì che si potrebbe qualificare un atto prodromico con funzione destinatoria.
Una semplificazione che ignora il fondamentale rispetto del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., «regola di distribuzione degli oneri tributari…che si pone come misura e limite dell’intervento normativo e quindi come criterio difensivo e protettivo della sfera individuale rispetto al prelievo fiscale», in quanto laddove non v’è effettivo arricchimento (e non solo un’ “incontrovertibilità” giuridica della disposizione che soltanto “programma” un’attribuzione da eseguire se e quando si verifichino determinate circostanze, future ed incerte, come è accaduto nella fattispecie sottoposta alla Commissione Tributaria Provinciale fiorentina) non vi può essere “da subito” applicazione di imposta “proporzionale” di donazione (e successione). Correttamente si dovrebbe semmai procedere all’applicazione della sola imposta in misura fissa a carico del trustee [in ciò facendo ricorso ai principi e alle dinamiche impositive proprie dell’imposta di registro, richiamate anche per gli atti incisi con imposta di donazione (e successione) dall’art. 60 del Tusd] sia per l’atto istitutivo quanto per l’atto dispositivo, e, se del caso, quando si maturino i presupposti, all’applicazione dell’imposta proporzionale di donazione (o successione) solo a carico dei beneficiari finali con riferimento ai valori dei beni costituenti il “trust fund”.
Se poi l’imposta di che trattasi (di donazione/successione) ruota tutta intorno al concetto di un “beneficiario” attuale (e non solo potenziale) come si evince e dall’art. 5, comma 1 del Tusd – per il quale «L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi» – e dal comma 49 del ridetto art. 2 d.l. 262/2006 - per il quale «Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario…» - appare evidente che laddove tale beneficiario non vi sia (perché tale non può essere considerato il trustee) né sia attuale (perché il o i beneficiari finali designati potrebbero non accedere mai al conseguimento della ricchezza costituita in trust, per impossibilità a farlo o per semplice rifiuto ad aderire al programma devolutivo predisposto dal disponente), non maturano nemmeno i presupposti impositivi previsti per l’applicazione dell’imposta proporzionale. Il che appare ancora più avvalorato dal fatto che i beneficiari finali (o quelli che risulteranno tali nel momento in cui troverà pieno compimento il programma di destinazione elaborato dal disponente) sono titolari di una mera “aspettativa giuridica” all’attribuzione dei beni conferiti in trust – fin quando essa non si converta nell’attribuzione stessa – potendo solo pretendere che il trustee adempia alle obbligazioni scaturenti dal suo peculiare “status”, ma non possono accedere fin da subito alla titolarità delle “res” confluite nel trust.
Tanto meno poi, si potrà invocare la presenza di “beneficiari” in fattispecie di trust “solutori” (come quello esaminato dalla decisione lodigiana ed oggetto del presente ricorso), ove si assiste solo ad una più razionale sistemazione di rapporti debitori pendenti, senza che i creditori del disponente possano giammai essere considerati destinatari di un plusvalore economico, in esubero rispetto al mero soddisfacimento dei loro crediti.
Le due sentenze (in specie quella fiorentina) non accedono ad una recezione immeditata ed acritica delle conclusioni cui gli uffici locali delle Agenzie delle Entrate erano pervenute, sulla scorta peraltro delle indicazioni interpretative e metodologiche fornite dalla Direzione Normativa e Contenzioso dell’Agenzia stessa; propugnano - a fini tributari - una ricostruzione civilistica dell’istituto del trust coerente con i principi generali nel nostro ordinamento, anche costituzionale; ribadiscono la necessità di formulare una valutazione degli effetti che in concreto il singolo trust è idoneo a perseguire, scevra da congetture categorizzanti e soprattutto da assimilazioni o sillogismi (non agevolmente) giustificabili; segnalano, nel campo della cultura giuridica, l’emersione, come si diceva, di un movimento di pensiero e di riflessione più attenta e rispettosa delle regole e dei principi del sistema.

  • * *
La sentenza di primo grado, inopinatamente, non è entrata nel merito, asserendo di non poterlo fare a causa della mancanza nel fascicolo d’ufficio, dell’atto istitutivo di trust di cui si discuteva. Qui di seguito il ricorso in appello, del quale si riporta la sola prima parte, poiché la seconda concerne il merito e il suo contenuto è identico a quello del ricorso di primo grado

  • * *
In data ..., con atto n. ... di repertorio, registrato il ... al n. ..., il notaio ricorrente ha stipulato un atto istitutivo di trust, avente ad oggetto quote di partecipazione sociale, regolato dalla Trusts (Jersey) Law 1984 e successive modificazioni.
Tale atto è stato registrato con il pagamento dell’imposta di registro di euro ..., trattandosi di atto portante trasferimento al trustee di cinque quote di partecipazione sociale (secondo i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, gli atti portanti più cessioni di partecipazioni sociali sono soggetti al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa moltiplicata per il numero delle cessioni; il ricorrente, pur non condividendo tale interpretazione, vi si è adeguato).
L’ufficio, con l’avviso in oggetto, ha richiesto invece il pagamento dell’imposta di donazione nella misura dell’8%, pari a euro ... e l’imposta di bollo di euro ... ad integrazione di quella di euro ... pagata dal ricorrente (in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di cessione di quote di partecipazione sociale).
L’ufficio ha motivato l’avviso come segue:
«La costituzione di beni in trust, rileva ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust. Il motivo è dovuto all’effetto segregativo che il conferimento patrimoniale in trust produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà (Circolare 3/E del 22/01/08). Nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine,l’imposta è dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincolo di destinazione a favore di altri soggetti (d.l. n. 262/2006 art. 2, comma 48, lett. C – Circolare 48 del 06/08/07).
La base imponibile è pari ad euro 297.378,64= dato dal valore netto delle quote conferite nel trust.
E’ dovuta anche l’imposta di bollo di euro 45= prevista dal decreto del 22/02/07 sulla categoria degli atti residuali».
Avverso il suddetto avviso di liquidazione veniva tempestivamente proposto ricorso (n. 1974/09 del registro generale) chiedendo l’annullamento di esso previa sua sospensione.
All’udienza dell'11/9/2009 la sospensione veniva concessa e la causa rinviata all’udienza del 6 novembre 2009. A tale udienza la causa andava in decisione.
1 – Violazione degli artt. 7 e 22 del d. lgs. 546/92
La sentenza impugnata esordisce riassumendo la disciplina tributaria che regola la fattispecie.
Fatta questa – peraltro brevissima – esposizione, respinge il ricorso perchè, in sostanza ... non è in grado di decidere, mancando nel fascicolo l’atto istitutivo di trust!
Va in primo luogo premesso che l’atto istitutivo di trust è stato regolarmente depositato (sebbene non in sede di deposito del ricorso ma comunque prima dell’udienza fissata per discutere la richiesta di sospensiva), altrimenti diviene assolutamente incomprensibile su quali basi abbia potuto la Commissione Provinciale concedere la sospensione dell’atto impugnato.
In secondo luogo la Commissione Provinciale. lungi dal respingere il ricorso, avrebbe invece dovuto esercitare i poteri di cui agli artt. 7 e 22, comma 5, del d. lgs. 546/92.
L'art. 7 (Poteri delle commissioni tributarie) stabilisce infatti che:
1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
Quindi la Commissione (ammesso che non fosse in possesso dell’atto istitutivo di trust, ma pare ovvio che non può che essere così per ragioni legate alla concessa sospensione), aveva l'obbligo di richiederlo d'ufficio (o al ricorrente stesso o all’Agenzia delle Entrate presso cui era stato registrato).
Quanto all’art. 22, il comma 5 stabilisce che:
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
Anche sulla base di tale norma la Commissione aveva il diritto-dovere di richiedere la produzione del documento indicato nel ricorso.
Qui di seguito si riportano «i precedenti commi» dell’art. 22 (tra cui p pare rilevante – ai nostri fini - il quarto).
22. Costituzione in giudizio del ricorrente.
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
La giurisprudenza è attestata anch’essa su tale linea, come risulta dalle massime di cui di seguito.
1) Cass., 7 settembre 2007, n. 18872: In tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell'articolo citato.
2) Cass. 20 luglio 2007, n. 16119: Nell'ambito del contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.
Tuttavia, nel caso tali difese non siano state concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente. In particolare deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando
l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di proporre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 D.Lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del medesimo decreto.
3) Cass., 28 settembre 2005, n. 18962: In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.
Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessun'altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicchè deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi,  negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando
l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo.
4) Cass., 17 febbraio 2005, n. 3231: Il potere istruttorio delle Commissioni tributarie, previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 546 del 1992, in quanto esercitabile di ufficio, è un potere implicitamente derogatorio al principio dispositivo in tema di prova, applicabile al processo tributario per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 1 dello stesso D.Lgs. all'articolo 115 del c.p.c. Il processo tributario, pertanto, pur se ispirato al principio dispositivo subisce la deroga del potere istruttorio d'ufficio del giudice di merito, limitato, peraltro, ai fatti dedotti dalle parti. Con la conclusione, pertanto, che il principio dispositivo non è nel processo tributario assoluto ma solo relativo, cioè non rigoroso. Il principio dispositivo, nel processo tributario, in particolare, viene temperato dal principio officioso quando si debbano esaminare questioni rilevabili d'ufficio quale è quella dell'ammissibilità del ricorso introduttivo. Il solo fatto, quindi, che l'ufficio tributario, anche se per la prima volta in appello, abbia dedotto l'inammissibilità del ricorso introduttivo legittima la commissione a esercitare d'ufficio il potere di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia e per l'effetto a prendere in esame, ai fini della decisione, anche eventuali documenti irritualmente prodotti tardivamente o da terzi estranei alla lite (nella specie, alcuni avvisi di mora).
La sentenza impugnata risulta quindi viziata da violazione di legge.

- omissis -

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Trust liquidatorio avente a oggetto partecipazioni sociali"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti