Tribunale di Vicenza del 2009 (30/03/2009)




Non è d'ostacolo alla sospensione del procedimento di cui al'art. 2409 cod.civ., nonostante il tenore letterale del III comma della detta norma, la mancata sostituzione dei membri del collegio sindacale ogniqualvolta la condotta di costoro non sia stata soggetta a censura.
La sussistenza dei requisiti di cui al III comma dell'art. 2409 cod.civ. (l'"adeguata professionialità" di sindaci ed amministratori) deve essere valutata sulla scorta di quanto da costoro esplicato, con speciale riferimento alla possibilità di attuare misure atte ad eliminare le gravi irregolarità lamentate, tenuto conto del momento in cui hanno assunto la funzione in esito alla sostituzione.

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