Tribunale di Vicenza del 2009 (21/04/2009)


I. Premesso che qualunque interessato può segnalare al Giudice del Registro Imprese la necessità di adeguare il Registro alla legalità , il preteso cedente, il quale affermi che la cessione delle sue quote del capitale di una società a responsabilità limitata è avvenuta in modo illegittimo oppure che è stata illegittimamente iscritta nel Registro, ha titolo e legittimazione per agire in giudizio a tal fine.II. E' ammissibile il ricorso per concessione in via cautelare, a norma dell'art. 700 c.p.c., della sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle imprese di un atto di cessione di quote del capitale di una società a responsabilità limitata al fine di impedirne l'opponibilità alla società per ottenere l'iscrizione del cessionario nel libro soci, in applicazione dell'art. 2470, comma II c.c. III. Dal coordinamento dell'art. 2470, comma II, primo periodo c.c. con gli artt. 21, 24 e 25, D.Lgs. n. 82/2005, art. 36, L. n. 133/2008 e art. 31, comma II quater e quinquies, L. n. 340/2000 si ricava la norma secondo la quale l'atto di trasferimento di quote del capitale di società a responsabilità limitata, sottoscritto con firma digitale, deve essere depositato nel Registro delle imprese a cura del notaio che ha provveduto all'autenticazione delle firme digitali; conseguentemente deve essere disposta la cancellazione dell'iscrizione relativa ad un atto di cessione di quote del capitale di una società a responsabilità limitata, le cui sottoscrizioni apposte con firma digitale non sono state autenticate da un notaio.

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