Tribunale di Vicenza del 1993 (25/01/1993)


Il terzo comma dell' art. 2355, codice civile, consente che siano poste delle limitazioni alla circolazione delle azioni, ma impedisce che questa sia preclusa, sicché se da un lato è vero che rientra nell' autonomia negoziale delle parti disporre clausole che limitino la circolazione delle azioni inter vivos o attribuire ai soci superstiti un diritto nel caso di morte di un socio, ad acquistare, a determinate condizioni, le azioni che erano di proprietà del socio defunto, è altrettanto vero che quando la limitazione si sostanzia in una preclusione, la c.d. clausola di prelazione è nulla per contrasto con la citata norma.

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