Tribunale di Verona del 2010 (04/10/2010)



A seguito della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003 deve essere ribadita la generale liceità della clausola statutaria di c.d. prelazione impropria, soprattutto laddove la rimessione della determinazione del prezzo della cessione ad un collegio di arbitratori sia funzionale al superamento del conflitto di interessi in capo ai soci cedenti nella loro contemporanea qualità di componenti dell’organo amministrativo della cessionaria.

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