Tribunale di Verona del 2001 (07/11/2001)


Nonostante l'intervenuto maggior riconoscimento di professionalità, anche rogante, dei segretari degli enti territoriali locali, permane in facoltà dei soli notai di poter rogare atti costitutivi delle società di capitali; sicché non può iscriversi nel registro delle imprese l'atto costitutivo di una società per azioni (farmacia comunale) redatto dal segretario comunale.

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