Tribunale di Verona del 1995 (25/10/1995)


In quanto soggetto di diritto con obblighi e diritti verso i soci e i terzi, spetta alla società di persone, e non ai soci, liquidare la quota al socio receduto. I soci che restano non sono tenuti ad ulteriori versamenti oltre al conferimento in base alla disposizione di cui all'art. 2253 cc. In assenza di un'espressa e dichiarata volontà di tutti i soci, la valutazione dell'avviamento deve concorrere alla determinazione del valore della quota da liquidare al socio uscente.

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