Tribunale di Verona del 1995 (20/03/1995)


Costituisce grave difetto di attenzione alla guida disattendere le segnalazioni di pericolo effettuate dagli addetti all'organizzazione di gare ciclistiche. Tale comportamento gravemente colposo costituisce l'unico ed assorbente antecedente logico del sinistro verificatosi. Al ciclista va risarcito il danno derivante dal periodo di invalidità lavorativa temporanea, c.d. lucro cessante il danno costituito da una maggiore difficoltà futura nello svolgimento del lavoro, il danno morale attesa la natura delittuosa del fatto, ed il danno biologico. Come tale è da intendersi anche la diminuzione o incapacità a svolgere quelle attività extra lavorative (sportive) che permettono non solo di produrre utilità ma anche di riceverne.

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