Tribunale di Verona del 1992 (08/01/1992)


È configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del costruttore di un sovrappasso autostradale ancora detentore dell'opera, per i danni sofferti dall'utente dell'autostrada colpito da un oggetto proveniente dal sovrapasso stesso. Allorché il custode invochi il fatto del terzo ha l'onere di individuare il fatto a lui non ascrivibile e di provare che l'evento dannoso è stato determinato da una condotta munita di impulso causale autonomo e da lui non evitabile.La società di costruzioni che abbia ancora nella sfera della propria disponibilità il sovrapasso autostradale in costruzione, non ancora aperto al transito e non ancora completato, risponde ex art. 2051 c.c. del danno cagionato dal lancio di pietre ad opera di un soggetto introdottosi sul cavalcavia, nei confronti di un automobilista transitante nella sottostante sede autostradale, poiché non è dimostrato che si tratti di condotta munita di impulso causale autonomo rispetto alla sfera del custode ed inevitabile dal custode stesso.

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