Tribunale di Verona del 1990 (13/07/1990)


Sussiste la responsabilità dell'organizzatore di una autogincana per i danni provocati agli spettatori dall'incidente avvenuto sul luogo della manifestazione, se questi non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Va esclusa la responsabilità del patrocinatore della manifestazione sportiva, se questi si è limitato ad erogare contributi per la sua realizzazione, senza partecipare all'organizzazione.Deve escludersi la responsabilità dell'ente che ha prestato semplice "patrocinio" ad una manifestazione sportiva, senza cioè partecipare all'organizzazione della gara (nel caso di specie "gimkana" automobilistica) per i danni subiti da uno spettatore durante il suo svolgimento.

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