Tribunale di Verona del 1989 (12/12/1989)


Il diritto di abitazione sulla casa coniugale spettante, ai sensi dell' art. 540 cod. civ., al coniuge superstite, non si estingue per l' avvenuto abbandono dell' immobile de quo da parte del coniuge stesso, che abbia fissato altrove la propria residenza dopo il decesso del partner. nel concorso ab intestato con altri successibili, il diritto ex art. 540 cod. civ. del coniuge superstite si atteggia come prelegato a carico di tutta l' eredita` e va imputato alla quota disponibile, alla quota di riserva dello stesso coniuge in caso di incapienza, ed, in ultimo, alla quota riservata ai discendenti. l' imputazione alla quota del coniuge rileva sotto un duplice profilo, poiche` essa e` un' operazione di calcolo della legittima in proprieta`, che diminuisce in relazione al valore del diritto di abitazione e puo` venir meno del tutto, producendo inoltre una modificazione delle quote di riparto della massa dividenda rispetto alle quote ereditarie, poiche` nei rapporti tra coeredi il prelegato, per la parte gravante sulla porzione legittima del coniuge, svolge funzione di apporzionamento della quota ereditaria di quest' ultimo (legato divisionis causa), cosi` che il coniuge stesso partecipa alla comunione ereditaria ed alla divisione soltanto per l' eventuale supplemento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Verona del 1989 (12/12/1989)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti