Tribunale di Verona del 1989 (10/11/1989)


Per le delibere del consiglio di amministrazione di una spa, non è necessario che l'avviso di convocazione contenga delle materie poste all'ordine del giorno. L'impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione è esperibile anche al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 2391 c. c., cioè anche in altre ipotesi oltre a quella del conflitto di interessi; sono, pertanto, annullabili per abuso od eccesso di potere le delibere del consiglio di amministrazione di una spa che, assunte con l'intento di perseguire unicamente un fine extrasocietario, rientrano in un disegno fraudolento perpetuato, attraverso gli amministratori che lo rappresentano in consiglio, dal gruppo di maggioranza ai danni della minoranza (obiter dictum).

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