Tribunale di Verona del 1987 (16/09/1987)


Poiché l'affidamento dell'automezzo ad un'officina per le riparazioni fa uscire il veicolo dalla sfera di disponibilità, di custodia e di vigilanza del proprietario, alla responsabilità solidale del proprietario, ex art. 2054 c.c., subentra la responsabilità del custode che concretamente ha l'uso del veicolo.

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