Tribunale di Verbania del 1994 (17/02/1994)
Ancorché l'insegnamento delle tecniche necessarie al conseguimento del titolo di guida alpina costituisca esercizio di un'attività pericolosa per sua natura, qualora si ravvisi una condotta colposa degli organizzatori, il risarcimento del danno è dovuto secondo il principio del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 c.c.