Tribunale di Venezia del 2012 (26/07/2012)



La stima di un immobile redatta per individuare il limite di finanziabilità di un mutuo fondiario deve attenersi alle norme di cui all'art. 38, comma II, del d. lgs. n. 385/1993 ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 ed esprimere un prudente apprezzamento sulla futura negoziabilità dell'immobile. Il tecnico non deve limitarsi a stimare il possibile valore di realizzo o di mercato dell’immobile al momento dell’erogazione del finanziamento ma deve tener conto di tutte le circostanze che potrebbero modificarne il valore nel momento in cui debitore divenisse inadempiente e subisse l'esecuzione.

Non può essere messa in discussione la natura imperativa delle norme che disciplinano la concessione del credito fondiario, essendo tali norme poste a presidio non solo degli interessi del sistema bancario, ma anche del regolare andamento dell'economia, venendo in gioco interessi di natura pubblica. È, infatti, evidente che se gli istituti di credito erogano finanziamenti spropositati rispetto al valore dei beni posti a garanzia di tali finanziamenti, l’eventuale mancato recupero del credito arreca pregiudizio non solo agli istituti eroganti ma a tutto il sistema bancario nonché all'economia in generale.

In tema di mutuo fondiario, la violazione della normativa di carattere secondario di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993 ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 costituisce violazione di norme primarie, poiché è la stessa legge a demandare l'integrazione del precetto legislativo a dette norme secondarie. Ne consegue che il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario dà luogo alla nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c., dovendosi ritenere che la determinazione dell'importo massimo finanziabile attenga alla struttura del contratto stesso.

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