Tribunale di Venezia del 2002 (27/11/2002)


Il profitto indebito è quello che si realizza in conseguenza della consapevole e finalizzata condotta del trasgressore. Ne consegue che ove l'imputato abbia agito nell'esclusivo interesse dell'impresa da cui dipende, il danno ambientale equitativamente liquidato deve essere commisurato al profitto conseguito dall'impresa stessa.Nel caso di inquinamento atmosferico il danno ambientale deve essere stimato, in assenza di altri elementi, sulla base del potenziale costo di depurazione dell'acqua utilizzata nelle operazioni di emergenza, per l'abbattimento del gas tossico immesso nell'aria.La fuoriuscita accidentale, per circa due ore, di rilevanti quantità di gas tossico (5 tonnellate di ammoniaca) da uno stabilimento industriale altera l'ambiente e cagiona il danno ex art. 18 l. n. 349 del 1986 di cui lo Stato - titolare del relativo diritto anche in forza del novellato art. 117 cost. - deve essere comunque risarcito, indipendentemente dal carattere transitorio della compromissione delle risorse naturali.

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