Tribunale di Venezia, sez. III del 2015 (24/02/2015)



In ragione di quanto stabilito in via generale dall’art. 2043 c.c., il sito web specializzato in recensioni di locali ed esercizi pubblici destinati a turisti e viaggiatori ha l’obbligo prim’ancora di risarcire il danno, di prevenirlo e, quantomeno, di vagliare le recensioni postate dagli utenti ed escludere quelle apertamente diffamatorie (che fanno uso di forme oggettivamente incivili) ovvero quelle che non appaiono essere state postate da “veri viaggiatori”, tale verifica costituendo minimale “garanzia” di veridicità della recensione nel senso di rispondenza delle opinioni espresse e dei fatti narrati ad esperienza effettivamente vissuta: ne consegue che la recensione dai toni oggettivamente offensivi debba essere cancellata dal portale con provvedimento d’urgenza.

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