Tribunale di Velletri del 1994 (23/07/1994)


L'atto di fusione tra società che, in violazione dell'art. 2503 comma 1 c.c. sia stato stipulato nonostante l'opposizione di un creditore è inefficace "erga omnes" e, come tale, inidoneo a determinare l'estinzione delle società partecipanti alla fusione o della società incorporata. Ove, peraltro, le società partecipanti alla fusione siano più di due, detta inefficacia resta circoscritta alla sola società debitrice dell'opponente.

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