Tribunale di Urbino del 1985 (16/08/1985)
L'atto pubblico costitutivo di società per azioni avente ad oggetto attività sanitaria è nullo per contrasto con la l. 23 novembre 1939 n. 1815 e, conseguentemente, il notaio rogante è soggetto alla sanzione disciplinare prevista dall'art. 138 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 per violazione dell'art. 28 della stessa legge.