Tribunale di Udine del 1997 (18/08/1997)


Le norme che prevedono che, nel caso di fusione o scissione, la congruità del rapporto di concambio debba essere oggetto della relazione di esperti estranei alle società interessate sono dettate nell'interesse dei soci la cui partecipazione si trasferisce da una società ad un'altra ed a garanzia della conservazione del reale valore delle azioni o delle quote già possedute; ne deriva che, ove non vi è ragione di temere che la fusione e la scissione possano determinare una variazione della reale consistenza della partecipazione dei soci delle società interessate, un rapporto di concambio non ha ragione di essere determinato o, comunque, la delibera di fusione o di scissione se ne può discostare. Ciò avviene non solo nei casi previsti dalla legge (fusione per incorporazione di società interamente posseduta, scissione con costituzione di nuova società le cui azioni o quote vengano assegnate ai soci della società scissa in base ad un criterio proporzionale), ma anche in tutti i casi in cui sia ravvisabile una "eadem ratio".

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