Tribunale di Udine del 1997 (04/06/1997)


Atteso che, a norma dell' art. 2478, codice civile, l' atto costitutivo delle società a responsabilità limitata può prevedere l' obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie, appare legittimo che tale speciale categoria di quote venga istituita anche in epoca successiva alla costituzione della società, con atto deliberato dalla unanimità dei soci. E' parimenti legittimo che le prestazioni accessorie facciano carico solo ad alcuni dei soci e che venga istituita una assemblea speciale per tali soci pur non essendo espressamente richiamato dalle norme relativa alla s.r.l. il disposto dell' art. 2376, codice civile, atteso che l' assemblea separata è prevista al fine di garantire meglio gli interessi dei soci appartenenti ad una speciale categoria e tale funzione di garanzia non può ritenersi propria delle sole società per azioni e merita di venir perseguita anche nelle s.r.l. Il sindacato che il tribunale è tenuto ad effettuare in sede di omologazione attiene esclusivamente ai profili di legittimità, formale e sostanziale, dei provvedimenti sottoposti al controllo giudiziale, e non si estende alla possibile elusione di qualsiasi norma di legge (quali potrebbero essere quelle previdenziali) che, di fatto, consegua alla concreta attuazione di delibere in sé non contrastanti con alcuna norma .

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Udine del 1997 (04/06/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti