Tribunale di Udine del 1995 (22/06/1995)


Nel quadro di un contratto autonomo di garanzia il debitore-ordinante è legittimato ad agire nei confronti della banca garante per pretendere, anche in via preventiva, l'adempimento dei doveri di diligenza del mandatario, che in certi casi possono imporre la necessità di astenersi dal pagamento promesso al beneficiario. Il diritto ad ottenere l'inibitoria sussiste peraltro solo dove il giudice sia in grado di escludere "ictu oculi" l'esistenza di una genuina controversia tra le parti del rapport-o principale in funzione del quale fu rilasciata la garanzia.

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