Tribunale di Trieste del 1994 (14/04/1994)
L'obbligazione, contratta da un istituto specializzato nella chirurgia estetica, è un'obbligazione di mezzi e comporta, davanti ad un caso ordinario, una responsabilità per colpa anche lieve ex art. 1176 e 2236 c.c. In assenza di un rapporto di lavoro subordinato del sanitario, officiato per l'intervento chirurgico, l'istituto contraente risponderà, ex art. 1228 c.c., per fatto degli ausiliari, mentre il sanitario medesimo, per responsabilità aquiliana, in base all'art. 2043 c.c.