Tribunale di Trieste del 1990 (23/11/1990)


L'art. 2047 c.c. non presuppone un controllo assoluto da parte dei soggetti tenuti alla sorveglianza nei confronti di chi a questa è soggetto. Tuttavia l'art. 2047 (anche in seguito all'introduzione della legge n. 180 del 1978, che ha determinato l'abbandono della concezione "custodialistica" sugli incapaci caratteristica della legislazione manicomiale) consente di configurare a carico dei servizi psichiatrici doveri con contenuto di sorveglianza in maniera da garantire un giusto equilibrio tra la libertà di movimento e di esplicazione della personalità dei soggetti sottoposti a controllo e la necessaria tutela dei terzi. Pertanto la Usl che non abbia svolto alcuna seria e meditata azione preventiva di cura e sorveglianza nei confronti di un infermo psichico, adeguata ad evitare il compimento di un illecito da parte di quest'ultimo, la cui pericolosità fosse già ampiamente dimostrata, è tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

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