Tribunale di Trani del 2016 numero 330 (20/02/2016)



In esito alla divisione verticale dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva avvenuta all’interno del condominio deve essere rigettata la domanda al giudice di ordinare il distacco dei nuovi allacci alla rete di servizi dovendosi ritenere che la divisione dell’appartamento non costituisce di per sé una modifica della rete, perché una rete di servizi - sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo - è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze, non implica comunque né un malfunzionamento degli impianti generali (ciò che è espressamente richiesto ai fini del divieto di cui all’affermato regolamento condominiale) né un uso della cosa comune che ne alteri la destinazione e impedisca agli altri di farne parimenti uso, venendo meno il condominio all’onere costituito a suo carico di dimostrare che l’allaccio di una sola nuova utenza incide nella funzionalità dell’impianto.

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