Tribunale di Terni del 2005 (12/04/2005)


La facoltà prevista dall'art. 169 c.c. in capo ai coniugi di derogare alla disciplina degli atti di straordinaria amministrazione riguardanti i beni compresi nel fondo patrimoniale non può essere estesa al punto da escludere la necessità dell'autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori, attesa la possibilità di un conflitto tra gli interessi facenti capo a questi ultimi e quelli dei coniugi: è pertanto irrilevante in tal caso il patto di deroga contenuto nell'atto costitutivo del fondo.

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