Tribunale di Teramo del 2002 (06/02/2002)


Nel caso in cui l'offesa dell'altrui reputazione venga arrecata tramite internet, inserendo l'agente in rete scritti o immagini offensivi, la consumazione della diffamazione si avrà solo allorchè si accerti che più persone, connettendosi con il sito, abbiano percepito il messaggio; in difetto, residuano i presupposti per la configurabilità del tentativo.

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