Tribunale di Taranto del 2013 numero 41 (09/01/2013)



In tema di compravendita, l'annullamento della transazione ai sensi dell'art. 1971 c.c. presuppone che tutta la pretesa oggetto di transazione sia temeraria con la conseguenza che il giudice in mancanza di tale presupposto non può fondare alcuna pronunzia di nullità o annullabilità della predetta compravendita.

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