Tribunale di Spoleto del 1997 (15/01/1997)


L'attività di escavazione non costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., salvo che sia eseguita in luoghi o situazioni particolari che comportino pericolo per gli altri, o salvo che siano impiegati macchinari in sè pericolosi.

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