Tribunale di Salerno del 2007 (16/02/2007)


1. Le azioni e le quote di societa` costituiscono incrementi patrimoniali rientranti tra gli acquisti di cui all'art. 177, lett. a, c.c., e quindi nell'oggetto della comunione tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione, l'aspetto patrimoniale è assolutamente prevalente rispetto ai diritti e agli obblighi connessi con lo status di socio in essi incorporato. 2. In caso di comproprietà di azioni, per il combinato disposto degli artt. 2347, 1106 e 1108 c.c., i diritti di intervento in assemblea, di voto e di impugnazione della deliberazione assembleare possono competere esclusivamente al rappresentante comune nominato dalla maggioranza dei comproprietari e non possono essere esercitati disgiuntamente -ed in via individuale e potenzialmente divergente- dai singoli comproprietari.3. Il nuovo art. 2347, comma I, c.c. precisa che il rappresentante comune deve essere nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c., ovvero a maggioranza dei comproprietari e, qualora non si riesca a raggiungere detta maggioranza, dall'autorità giudiziaria. Residuano tuttavia, ovviamente, i generali limiti di ammissibilità del ricorso all'autorità giudiziaria ai fini dell’adozione in Camera di consiglio dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune: non devono, cioè, essere comunque controverse l'esistenza e l'estensione dei diritti soggettivi dei comproprietari.4. Intendendosi conseguire la nomina di un rappresentante comune per l'esercizio dei poteri sociali, non vi dovrebbe essere contrasto tra le parti in ordine alla comproprietà delle azioni, giacchè, sussistendo un tale contrasto, esso andrebbe deciso in sede contenziosa. Laddove sussista una controversia sulla proprietà delle azioni di una società, l'esigenza di gestione temporanea delle quote sociali sarà dunque garantito piuttosto dal ricorso al sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., con nomina non di un rappresentante comune, ma di un custode.

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